T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 3764 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente ha partecipato al 6° concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve nelle forze armate, anno 2004, presso la Guardia di Finanza. All’interno di detta procedura, il ricorrente ha prima superato la prova di selezione culturale ed è quindi risultato idoneo all’accertamento attitudinale. E’ stato poi giudicato idoneo alla verifica del mantenimento dei requisiti fisici relativi all’arruolamento, risultando infine al 105° posto (su 210 disponibili) nella graduatoria di merito relativa ai volontari in ferma breve reclutati, graduatoria approvata con decreto del 26 novembre 2007. Tuttavia, in data 12 gennaio 2008. è stato notificato all’odierno ricorrente il provvedimento della Commissione per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici e di quelli di cui all’art. 35 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dei volontari in ferma breve con il quale è stato deliberato di non ammettere il medesimo ricorrente all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza per "mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. l) del citato bando ("siano in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165…") avendo posto in essere un comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni demandate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza". In particolare, la circostanza richiamata nel provvedimento di non ammissione all’arruolamento, su cui lo stesso si fonda, consiste nella segnalazione del ricorrente, in data 11 febbraio 2004 avvenuta ad opera della Compagnia Carabinieri di Sulmona, "per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente di tipo Hashish".

Avverso il detto provvedimento è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 53 del 1989, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 del bando di concorso; falsa applicazione dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza n. 1035 del 20 febbraio 2008 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato "considerata la particolare tenuità del comportamento contestato". E’ stata quindi disposta l’ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione. Ammissione poi annullata, a seguito dell’ordinanza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 2275 del 29 aprile 2008 che ha riformato l’ordinanza del T.A.R. respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Viene in rilievo nella presente fattispecie un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti, che per consolidata giurisprudenza (in primis, della IV Sezione del Consiglio di Stato) non può essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile di soggetti candidati all’arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello Stato (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 31 dicembre 2007 n. 6848).

Ora, nella specie, il ricorrente si è reso responsabile di un singolo episodio di detenzione di stupefacenti (hashish) per uso personale, allorquando aveva vent’anni e per il quale non si sono determinate conseguenze penali, ma solo un ammonimento da parte del Prefetto a non ricadere più in una situazione della specie (invero, la Prefettura espressamente rileva, con riguardo ai fatti accertati – illecita detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, che ricorrono "elementi tali da far presumere che il sig. T.P. si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente").

Tale vicenda ha rappresentato effettivamente un fatto isolato nella vita del ricorrente, peraltro lontano nel tempo e posto in essere in età ancora molto giovane; essa, quindi, per quanto vicenda sicuramente non edificante, deve essere correlata con tutto il contesto della vita dello stesso, per cui, non essendosi ripetute più altre vicende disdicevoli nella vita di relazione del medesimo, (ed in qualche modo interessanti la sua nuova posizione di militare) non può che rilevarsi la mera occasionalità dell’episodio, che non può assurgere ad elemento talmente negativo e decisivo da inibirgli la possibilità dell’arruolamento nella Guardia di finanza

Anche questa Sezione, invero, ha già affermato che un episodio occasionale di detenzione o modico uso di sostanza stupefacente, non accompagnato anche dall’uso abituale o dallo spaccio della stessa, in assenza di ulteriori elementi negativi, non può senz’altro motivare l’assenza delle qualità morali e di condotta irreprensibili, richieste dalla vigente disciplina ai fini dell’ammissione all’arruolamento in un Corpo militare, anche in relazione all’evoluzione sociale e normativa intervenuta nella materia ed alla valutazione del comportamento successivamente tenuto dal soggetto che, come nella fattispecie, nel frattempo ha prestato lodevole servizio presso una amministrazione militare, quale volontario in ferma breve (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 31 gennaio 2006, n. 664).

Invero, come pure ha condivisibilmente osservato il Consiglio di Stato, "è oggetto di comune conoscenza il fatto che molti giovani…………hanno avuto episodi di contatto con cosiddette droghe leggere, e che il rapporto con i coetanei, che spesso non vedono elementi di disvalore in tali comportamenti, rende faticoso il percorso di crescita che porta a rifiutare l’uso di tali sostanze" (così, Cons. Stato, VI Sezione 15 luglio 2010 n. 4585 che ha quindi ribadito che "un singolo episodio, risalente nel tempo, di assunzione di stupefacenti non può essere l’unico presupposto per negare l’arruolamento nelle Forze di Polizia dello Stato…..conclusione..ulteriormente avvalorata, nel caso di specie, dal fatto che l’appellante ha prestato servizio, durante il periodo della ferma breve, con ottimi risultati, esplicitati con chiarezza nelle note caratteristiche e che gli elementi raccolti durante il servizio in ferma breve, come rilevato dall’appellante, non sono stati tenuti in considerazione nel delineare la sua personalità"). Così, in maniera complementare a quanto finora osservato, lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che è, invece, legittimo il provvedimento di non ammissione all’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza del soggetto "abitualmente dedito all’assunzione di sostanze stupefacenti", trattandosi effettivamente in questo caso di circostanza che denota la mancanza delle qualità morali che si richiedono ai militari del Corpo (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 358).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame poiché fondato, con specifico riferimento al dedotto vizio di eccesso di potere e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di non ammissione del ricorrente all’arruolamento.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00).
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di non ammissione del ricorrente all’arruolamento.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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