Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 03-05-2011, n. 17061 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A., indagato per il reato di cui agli artt. 81 e 356 c.p. – per avere, nella qualità di responsabile della ditta omonima, iscritto presso il Ministero della Salute quale fabbricante di dispositivi medici su misura per le tipologie calzature ortopediche e relativi accessori, tutori di arti e tronco, erogabili a richiesta in favore degli assistiti aventi diritto con spesa a carico del servizio sanitario nazionale, commetteva frode nell’esecuzione della fornitura realizzando e consegnando presidi ed ausili protesici non conformi agli standard previsti dalla normativa di settore in relazione alle caratteristiche di progettazione dei dispositivi destinati a essere utilizzati solo per un determinato paziente, e ciò a causa delle carenze nell’organizzazione, della mancanza di macchinari e di materie prime previsti e necessari per la realizzazione dei dispositivi -, proponeva istanza di riesame avverso il decreto emesso il 07.06.2010 con cui il GIP di Taranto aveva disposto il sequestro preventivo della sua azienda.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto rigettava l’istanza, con conferma del decreto impugnato, rilevando che le indagini svolte avevano accertato, da un lato, che l’azienda del L. non era in possesso dei requisiti minimi necessari a garantire la corretta esecuzione di prestazioni dei presidi e ausili protesici, e dall’altro, che la calzatura fornita a R. S. non aveva mai soddisfatto l’assistito e non era conforme alle linee guida internazionali sulla patologia specifica (piede diabetico).

Avverso l’ordinanza propone ricorso il P., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale:

– omesso di considerare e rilevare l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di inchiesta amministrativa;

– affermato che la calzatura fornita a R.S. non aveva mai soddisfatto l’assistito, senza alcuna base probatoria;

– ravvisato il fumus del reato ex art. 356 c.p., senza considerare che la presunta non conformità della calzatura fornita a R. S. alle linee guida internazionali sulla patologia specifica non poteva imputarsi al ricorrente esecutore ma semmai al medico prescrittore e che la procedura prevedeva un collaudo del presidio su cui andava effettuata una verifica, e senza spiegare in che cosa sarebbe consistito il quid pluris richiesto per la sussistenza del reato;

– contestato il reato continuato senza la ricorrenza di più episodi.
Motivi della decisione

Va premesso in diritto che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" ( art. 325 c.p.p., comma 1) e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: SU. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.).

Ciò chiarito, si osserva, quanto all’eccezione di inutilizzabilità degli atti di inchiesta amministrativa, che i verbali e le note contestati documentano semplicemente l’attività di inchiesta svolta da pubblici funzionari che, per essere svolta da organi tecnici e nel corso di attività ispettive istituzionali, si caratterizza per contenuti e modalità espositive tipiche della fonte dalla quale proviene. Trattasi, quindi, di atti amministrativi extraprocessuali, acquisibili come tali al procedimento e certamente utilizzabili, in riferimento ai dati oggettivi riferiti, come spunto per ulteriori autonomi sviluppi investigativi, puntualmente intervenuti nella specie, con la consulenza tecnica (confermativa dei dati predetti) affidata al dott. S..

Premesso peraltro che le ritenute carenze di locali e attrezzature costituiscono solo un mero presupposto generale della contestata fattispecie delittuosa, va rilevato, in riferimento, al concreto inadempimento evidenziato, relativo alla calzatura fornita a R.S., che:

– in presenza di una unica violazione, appare priva di ogni giustificazione la contestazione della continuazione del reato;

– la predetta unica violazione è stata ritenuta sulla base di una generica valutazione del R., che non risulta come e quando sia stata estrinsecata, e in riferimento a una difformità dalle linee guida internazionali sulla patologia specifica, imputabile come tale al medico prescrittore e non all’esecutore del presidio, etanto meno nei termini fraudolenti richiesti dalla fattispecie in esame.

Le carenze illustrate concernono punti essenziali della decisione e integrano senza dubbio un vuoto motivazionale risolventesi in violazione di legge agli effetti dell’art. 325 c.p.p., giusta il criterio interpretativo sopra evidenziato.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi suesposti.
P.Q.M.

visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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