Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 03-05-2011, n. 17042

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 dicembre 2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la penale responsabilità di M.F. per il reato di evasione dal domicilio di cui all’art. 385 c.p..

Ricorre l’imputato, denunciando la nullità del giudizio di secondo grado, per essergli stato omesso l’avviso prescritto dall’art. 420 ter c.p.p., a seguito del rinvio alla udienza del 27 novembre 2009, disposto il 20 novembre 2009 dopo che il difensore ne aveva comunicato lo stato di custodia domiciliare.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Risulta infatti dagli atti che all’udienza del 27 novembre 2009 il prevenuto rinunciò a comparire in forza di una sua dichiarazione scritta del 27 novembre 2009.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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