T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3833 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con bando pubblicato sulla G.U.E. S 246 del 18/12/2010 e sulla GURI, 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 145 del 17/12/2010 la Provincia di Roma ha indetto la procedura aperta per la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche all’interno dei parchi e giardini pubblici del territorio provinciale articolata in due lotti: lotto 1 – attrezzature ludicomotorie in legno ed elementi di arredo urbano per un importo di Euro 833.333,33 IVA esclusa; lotto 2 – attrezzature ludicomotorie in materiali diversi dal legno ed elementi di arredo urbano per un importo di Euro 833.333,33 IVA esclusa.

L’art. 2 del disciplinare di gara – relativo ai requisiti di partecipazione – prevedeva al comma 2 che: "I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara di appalto dovranno presentare – a pena di esclusione – a corredo delle offerte di cui agli articoli 8 e 9 del presente Disciplinare, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,……..quanto ai requisiti di capacità tecnica e organizzativa……s4) certificazioni EN1176 e 1177:2008 per il prodotto di cui al punto 1) Elementi per il gioco e pavimentazione dell’elenco prodotti allegato al Lotto n. 1 e Lotto n. 2".

Il successivo comma 9 dello stesso art. 2 disponeva, inoltre, che "l’omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti citati al comma 2 e/o l’omessa allegazione della documentazione riportata ai commi 2, 3, 4 e 8 del presente articolo comporterà l’esclusione dalla presente gara d’appalto".

Infine, per quanto concerne i raggruppamenti di imprese, l’art. 3 comma 1 del Disciplinare stabiliva che: "nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34 comma 1 lett. d) e 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta ex art. 2 commi 2, 3 e 4 lett. a) del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei".

Il raggruppamento ricorrente formato dalla società G.S.M. a r.l. (mandataria) e dalla società F. S.r.l. (mandante) ha partecipato alla gara con riferimento al lotto n. 2.

Nella domanda di partecipazione alla gara la società mandataria G.S.M. S.r.l. ha dichiarato che avrebbe eseguito la fornitura, posa in opera, immagazzinamento e manutenzione del 60% delle attrezzature ludicomotorie, la mandante Soc. F. S.r.l., invece, avrebbe fornito il restante 40% della prestazione oggetto di gara.

La società mandante F. S.r.l. ha prodotto in sede di gara la certificazione EN 1176:2008 così come previsto dal disciplinare di gara (art. 2 comma 2 lett. s4), mentre non ha fatto altrettanto la mandataria G.S.M. S.r.l.

La Commissione di gara – preso atto del mancato deposito della suddetta certificazione da parte della mandataria G.S.M. S.r.l. -, ha decretato l’esclusione del raggruppamento ricorrente in base al combinato disposto degli artt. 2 comma 2 lett. s4) e 3, comma 1 del disciplinare di gara.

Avverso il provvedimento di esclusione la ricorrente ha dedotto i vizi di eccesso di potere e di violazione di legge e della lex specialis di gara sostenendo:

– che non potrebbero essere richieste alle singole imprese costituite in associazione oneri formali che in base alla lex specialis di gara non sarebbero stati poste specificatamente a carico di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento;

– che l’obbligo di produzione della suddetta certificazione da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento non potrebbe desumersi dall’art. 3 del disciplinare, che riguarderebbe esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà relative all’organizzazione delle imprese, e non si estenderebbe alle certificazioni di conformità dei prodotti come le EN 1176:2008;

– che, comunque, gli effetti della produzione documentale proveniente dalla mandante si estenderebbero anche alla mandataria.

La tesi della ricorrente non può essere condivisa.

L’obbligo di deposito della certificazione EN 1176:2008 (relativa alla qualità del prodotto – nella fattispecie – elementi per il gioco) da parte dei soggetti giuridici partecipanti alla gara si evince chiaramente dalla lettura dell’art. 2 comma 2 lett. s4) del disciplinare di gara.

Altrettanto palese (comma 9 dell’art. 2) è la comminatoria di esclusione dalla gara per la mancata produzione della documentazione prevista dal comma 2 dell’art. 2, tra cui rientra pacificamente la certificazione in questione prevista dalla lett. s4) dello stesso articolo 2 del disciplinare di gara.

Altrettanto chiaro è il dettato dell’art. 3 comma 1 del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di produzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta ex art. 2 commi 2, 3 e 4 da parte di ciascun componente del raggruppamento temporaneo a pena di esclusione: ne consegue che, essendovi l’espressa previsione recata dalla lex specialis di gara in ordine alla produzione delle dichiarazioni sostitutive da parte di ogni componente del raggruppamento temporaneo, non può essere invocato il principio secondo cui, in mancanza di un’espressa previsione recata dalla lex specialis di gara, non possono essere richiesti oneri formali a carico delle singole imprese facenti parte del raggruppamento.

Né può ritenersi che detta previsione riguarderebbe le sole dichiarazioni sostitutive, in quanto si arriverebbe al risultato assurdo secondo cui, nel caso di dichiarazioni sostitutive vigerebbe il regime di cui all’art. 3 comma 1 del disciplinare, mentre nel caso di produzione diretta del certificato non sussisterebbe il medesimo obbligo per tutti i componenti del raggruppamento.

Quanto alla prospettazione della ricorrente secondo cui le dichiarazioni sostitutive indicate dall’art. 3 comma 1 del disciplinare riguarderebbero soltanto l’organizzazione della singola impresa, è sufficiente rilevare che il disciplinare di gara consente la produzione di dichiarazioni sostitutive per la dimostrazione di ogni tipo di requisiti (idoneità professionale, ordine generale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica, nell’ambito della quale rientra il possesso del requisito richiesto nel punto s4) del disciplinare di gara).

In realtà la previsione del disciplinare di gara si limita a richiamare il principio – affermato costantemente in giurisprudenza – secondo cui in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel quale tutti gli operatori economici concorrono all’esecuzione della medesima prestazione oggetto di appalto, i requisiti di capacità tecnica ed economica debbono essere posseduti da ciascuna impresa in ATI quanto meno in una misura minima giuridicamente apprezzabile, non essendo sufficiente il possesso (ovvero la prova del possesso) di tali requisiti unicamente da parte di una sola delle imprese riunite (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento Sez. I 19/10/2010 n. 199; T.A.R. Campania, Napoli, I, n. 13437/2008;T.A.R. Lombardia Sez. I Milano 7/4/09 n. 3227).

Le forme di aggregazione dei soggetti aspiranti all’affidamento di appalti pubblici hanno essenzialmente lo scopo di aprire la dinamica concorrenziale, consentendo la coalizione di imprese di minori dimensioni per favorire la loro crescita e soprattutto l’ingresso su mercati più estesi, ma che ciò non deve poter comportare che il ricorso alla riunione di imprese si trasformi in uno strumento elusivo delle regole impositive di un livello minimo di capacità per la partecipazione agli appalti.

Ne consegue che le imprese partecipanti possono avvalersi del raggruppamento per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma non per eludere le norme d’ammissione stabilite dal bando di gara e consentire così la partecipazione di imprese non in possesso dei requisiti richiesti, con effetti negativi sull’interesse pubblico che il servizio (o la fornitura, come nel caso di specie) è destinato a soddisfare.

Ritiene dunque il Collegio – conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara – che in presenza di un raggruppamento orizzontale nel quale entrambe le imprese sono obbligate ad eseguire la fornitura dei prodotti (secondo le quote indicate nella domanda di partecipazione alla gara), entrambe le imprese devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica tra i quali è ricompreso il possesso della certificazione EN 1176:2008, ledendosi altrimenti l’interesse pubblico all’acquisizione di una fornitura dotata dei requisiti di qualità ritenuti necessari dalla stazione appaltante.

Il provvedimento di esclusione è stato pertanto legittimamente adottato dalla Provincia di Roma, ed il ricorso deve essere quindi respinto perché infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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