Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 03-05-2011, n. 17040 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 dicembre 2007 il Tribunale di Padova, in esito a giudizio abbreviato, condannava B.A., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (cessione di cocaina a S.L.), alla pena di legge, previo riconoscimento dell’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5, ritenuta prevalente sulla contestata recidiva infraquinquennale, disponendo altresì la confisca di Euro 40, di un telefonino, della bilancia e dello stupefacente (da distruggere), l’espulsione del prevenuto dal territorio dello Stato e la revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione concesse con sentenza della Corte d’appello di Genova del 29 ottobre 2004.

Su appello del prevenuto, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 21 novembre 2008, confermava la pronuncia del Tribunale.

Ricorre l’imputato, denunciando:

1)- la nullità del giudizio, per omesso avviso al difensore di fiducia dell’udienza di convalida dell’arresto e del correlato giudizio direttissino e l’illegittima designazione di un difensore d’ufficio;

2)- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dell’interessato presunto acquirente S., nonostante il mancato riscontro a quanto da lui dichiarato sulle banconote consegnate in pagamento;

3)- il vizio di motivazione in ordine alla natura della bilancia rinvenuta;

4)- il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni di diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e di espulsione dallo Stato, siccome basate sugli erronei presupposti della mancanza in capo al ricorrente di un regolare soggiorno in Italia e di un’attività lavorativa.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di merito ha infatti al riguardo chiarito che, dopo l’inutile tentativo di avvisare il difensore di fiducia dell’udienza di convalida dell’arresto e del correlato giudizio direttissimo, si provvide a nominare un difensore d’ufficio, cui fu concesso un termine a difesa e che fu poi, nella stessa udienza, dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare, nominato difensore di fiducia, venendo poi affiancato, nell’udienza fissata a seguito della richiesta del predetto termine, dallo stesso difensore precedentemente non reperito, nominato secondo difensore di fiducia. Non si vede, dunque, quale nullità o lesione del diritto di difesa si sia, alla stregua di quanto sopra, potuta verificare, nei confronti dell’imputato. Il secondo motivo propone inammissibilmente una diversa valutazione di risultanza processuale, su cui vi è stata non illogica motivazione del giudice di merito. Il terzo motivo è irrilevante in relazione alla contestata ipotesi di cessione. Quanto al quarto motivo, si osserva che:

– il diniego delle attenuanti generiche è stato logicamente motivato nell’impugnata sentenza col riferimento alla pregressa condotta dell’imputato.
P.Q.M.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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