T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3814 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale era stata respinta la domanda di emersione ex L. 102/09 presentata a favore del cittadino extracomunitario D.M., deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 3450/10 è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha riaperto la pratica di emersione e ha convocato il cittadino straniero per la stipulazione del contratto di soggiorno.

Con istanza depositata il 17 novembre 2010, il difensore della ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione di merito.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile.

Spese compensate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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