Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 03-05-2011, n. 17165 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSIO Vito che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo del 6 luglio 2010 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata a P.T. la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 667,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1.

Con l’unico motivo si duole del fatto che il Giudice ha omesso di applicare la sanzione penale accessoria della confisca dell’autovettura applicabile anche in caso di applicazione della pena su accordo delle parti.

Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto perchè fondato.

Si osserva che in tema di confisca del mezzo, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e) e comma 7, sono intervenute, come è noto, numerose innovazioni circa la configurazione della natura giuridica della misura. In primo luogo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n 196/2010, ha ritenuto la natura non di misura di sicurezza della confisca stabilita dal codice della strada, ma piuttosto quella di sanzione penale. Parimenti, le S.U. della Corte di Cassazione, con decisione in data 25 febbraio 2010 n 23428, hanno qualificato come sanzione penale accessoria il relativo provvedimento. Le conseguenze delle indicate statuizioni sono state quelle di non consentire l’applicazione retroattiva della misura, come invece ammissibile nel caso di misure di sicurezza. Con riferimento al caso in esame con fatto avvenuto in data 29 gennaio 2010 va certamente applicata la previsione normativa di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha introdotto la confisca per i reati in questione. Pertanto erroneamente il Giudice non ha valutato il tema della confisca dell’autovettura di cui all’art. 186 C.d.S. a cui rinvia, per il trattamento sanzionatorio, l’art. 187 C.d.S..

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca dell’autovettura, con rinvio al Tribunale di Bergamo che esaminerà la ricorrenza dei criteri giustificativi per l’applicazione obbligatoria della suddetta sanzione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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