Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2011) 03-05-2011, n. 17191

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 5 ottobre 2010 il Tribunale del riesame di Ancona, confermando il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, ha disposto che P.F. N. rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quale indagato per il delitto di cui all’art. 600 c.p. in danno di K.M..

Secondo l’ipotesi accusatoria, basata sulle dichiarazioni delle K., il P. aveva ridotto costei in uno stato di soggezione continuativa, dapprima facendosi consegnare il documento d’identità col pretesto di trovarle un lavoro in Italia, successivamente costringendola, con la minaccia di non restituirle il documento, a raggiungere l’Italia per ivi esercitare l’accattonaggio e consegnargli il ricavato, astrettavi da violenza e minaccia di morte.

Ha ritenuto il Tribunale che, sebbene in sede di incidente probatorio la K. fosse incorsa in talune contraddizioni – peraltro su aspetti di contorno – rispetto al contenuto descrittivo della querela, non ne fosse rimasta inficiata la ricostruzione dei fatti quanto agli addebiti specifici oggetto di contestazione.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza motivazionale, per avere il Tribunale omesso di spiegare come la caduta di attendibilità della persona offesa, derivante dalla contraddittorietà del suo narrato, potesse non influire sul quadro indiziario complessivo, che proprio dalle dichiarazioni della K. traeva sostegno.

Col secondo motivo deduce violazione di legge sotto il profilo del venir meno della gravita indiziaria, lamentando altresì l’atteggiamento pregiudiziale dimostrato dal Tribunale con l’addebitare alla linea difensiva dell’indagato una contraddittorietà, in realtà non verificata.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Non sussiste la lacuna motivazionale denunciata dal ricorrente, in quanto il Tribunale ha chiaramente evidenziato come le contraddizioni fra il narrato della querela e le dichiarazioni rese dalla K. nell’incidente probatorio riguardino aspetti di mero contorno: mentre nessuna contraddittorietà affligge il nucleo centrale del racconto secondo cui la persona offesa, una volta entrata in Italia, è stata trattata in modo inumano e costretta a elemosinare con violenze e minacce indirizzatele dal P..

Non risiede alcuna illogicità nel ritenere, come ha fatto il Tribunale, che le discrasie nelle quali la K. è incorsa nel riferire circostanze meno significative – e perciò meno profondamente impresse nella sua memoria – non abbiano compromesso la complessiva attendibilità della dichiarante e abbiano, conseguentemente, lasciato intatto il valore gravemente indiziante della sua deposizione.

Nè giova al ricorrente lamentare un preteso pregiudizio nei suoi confronti, che sarebbe insito nell’aver rilevato una contraddittorietà fra le dichiarazioni da lui rese e quella della mogli: contraddittorietà che potrà eventualmente essere risolta nel prosieguo del procedimento, ma la cui sussistenza obiettiva allo stato degli atti è stata legittimamente rilevata dal Tribunale in risposta alle argomentazioni difensive dell’indagato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *