T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in trattazione, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe.

In vista della Camera di Consiglio odierna la difesa della parte resistente ha rappresentato che di aver revocato, in autotutela, l’atto impugnato, visto il consolidato orientamento in materia, confermato dal giudice d’appello.

Ciò premesso, al Collegio non resta che prendere atto dell’avvenuta adozione del provvedimento di ritiro favorevole al ricorrente e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo l’integrale compensare tra le parti delle spese di giudizio, visto il tempestivo ravvedimento dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese, diritti ed onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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