Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2011) 03-05-2011, n. 17184

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 10 novembre 2009 il giudice di pace di Corigliano Calabro ha assolto V.M. dall’imputazione di lesione volontaria lievissima in danno di R.L., con la formula "perchè il fatto non sussiste".

Ha ritenuto il giudicante che il compendio probatorio, costituito soltanto dalla deposizione del teste G.M., sopraggiunto quando la R. già si trovava a terra e perdeva sangue dalla bocca, e dalla documentazione medica, valesse bensì a provare che la persona offesa aveva subito una lesione ad opera di qualcuno, ma non a individuare nel V. l’autore dell’aggressione.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, affidandolo a un solo motivo articolato in due censure. Con esso deduce innanzi tutto carenza di motivazione per avere il giudice omesso di spiegare perchè, pur avendo ritualmente acquisito al procedimento l’atto di querela, nel quale la R. aveva attribuito al V. l’azione illecita ai suoi danni, abbia ritenuto inattendibile tale ricostruzione del fatto.

Rileva, in aggiunta, il ricorrente che una seconda imputazione era stata elevata all’imputato nel capo B), con cui gli era contestato il delitto di minaccia ai danni della stessa R.; in ordine a tale reato, osserva, nessuna motivazione è stata addotta dal giudice di pace, il quale neppure ne ha fatto menzione nella sentenza.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) il termine per impugnare è di trenta giorni nel caso previsto dall’art. 544, comma 2 del citato codice (che prescrive la redazione della sentenza non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia). L’ipotesi in questione – che si differenzia da quella contemplata dal comma 3 dello stesso articolo, in cui è previsto che nel dispositivo letto in udienza possa essere indicato un termine più ampio per la stesura della motivazione (nel qual caso il termine per impugnare ascende a 45 giorni) – ricorre anche qualora, come nella fattispecie, il termine di quindici giorni non sia rispettato in linea di fatto; in tal caso, invero, si rende operante l’obbligo di notificare l’avviso di deposito al pubblico ministero e alle parti private ( art. 548 c.p.p., comma 2); e da tale notifica decorre il termine per impugnare, che rimane comunque fermo nella sua durata di trenta giorni (Cass. 8 aprile 2010 n. 16825; Cass. 8 luglio 2008 n. 36549;

Cass. 21 ottobre 2003 n. 1253/04).

Nel caso di cui ci si occupa il giudice di pace di Corigliano Calabro, non avendo stabilito nel dispositivo un termine diverso da quello di legge, comunque non rispettato, ha provveduto al deposito della sentenza il giorno 22 gennaio 2010; e l’avviso di deposito è stato notificato al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro il 26 gennaio 2010: onde la data ultima per la presentazione del ricorso per cassazione era quella del 25 febbraio 2010. Ne deriva la tardività del gravame, pervenuto per posta alla cancelleria del giudice di pace il 16 marzo 2010, ma comunque trasmesso non prima del 9 marzo 2010, data nella quale il ricorso è stato sottoscritto.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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