T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3804 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 4 novembre 1999 e depositato l’11 novembre 1999, la società ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Con deliberazione consiliare 11 settembre 1996, n. 192, il Comune di Castelfranco Emilia approvò il piano particolareggiato di iniziativa privata denominato "Comparto 12 – Via Loda – 1° stralcio".

Tale piano particolareggiato prevedeva, tra l’altro, la costruzione di tre fabbricati di oltre venticinque alloggi ciascuno sui mappali rispettivamente 696 (ex 455/c), 698 (ex 455/e) e 699 (ex 455/f) del foglio 65.

Tenuto conto del contenuto del predetto piano particolareggiato, con rogito del 27 dicembre 1996 la ricorrente acquistò una parte dei terreni ricompresi nel piano stesso e, precisamente, acquistò i terreni identificati in catasto al foglio 65, mappali 696 e 698 e, nella quota di comproprietà pari a 146/1000, acquistò anche il mappale 703, il tutto al prezzo convenuto in lire 1.400.000.000.

Con successivo rogito 7 marzo 1997 i proprietari delle aree interessate (tra i quali la società ricorrente) stipularono con il Comune di Castelfranco la convenzione relativa al piano particolareggiato – 1° stralcio.

Tale convenzione prevedeva, tra l’altro, la misura della superficie utile complessiva edificabile (mq. 15.770), nonché, in proporzione ad essa, la superficie delle opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune (mq 11.459), la superficie delle opere di urbanizzazione secondaria, da destinare a verde pubblico, parcheggi P 2, aree pubbliche (piazza) e piste ciclopedonali (mq 16.566).

Pochi giorni dopo la stipulazione della convenzione del 7 marzo 1997, e precisamente in data 12 marzo 1997, il Sindaco di Castelfranco Emilia rilasciò alla società ricorrente ed alla Bretoni S.r.l., la concessione edilizia per eseguire le opere di urbanizzazione primaria.

Tali opere sono oggi praticamente ultimate.

In data 24 maggio 1997 il Comune di Castelfranco Emilia rilasciò poi alla ricorrente la concessione edilizia prot. n. 9456 per la costruzione di un edificio residenziale di 27 alloggi sul mappale 696 del foglio 65.

Si trattava, in particolare, di uno dei tre fabbricati gemelli la cui costruzione era stata prevista nell’ambito del piano particolareggiato di iniziativa privata descritto in premessa, denominato "Comparto 12 – via Loda – 1° stralcio" che era stato approvato con deliberazione consiliare n. 192/1996.

Tale fabbricato è stato già completamente costruito.

Successivamente, in data 22 febbraio 1999, il Comune di Castelfranco Emilia ha rilasciato alla società Bretoni S.r.l. la concessione edilizia prot. n. 3510 per la costruzione di un edificio residenziale di 28 alloggi sul mappale 699 del foglio 65.

Tale palazzo è praticamente ultimato.

Si tratta, in particolare, di un altro dei tre fabbricati "gemelli" la cui costruzione era stata prevista nell’ambito del piano particolareggiato suddetto.

Successivamente, con atto in data 13 novembre 1998, prot. n. 19834, il Comune di Castelfranco ha accolto la domanda di concessione edilizia che era stata presentata dalla ricorrente in data 9 settembre 1998 prot. n. 15614 per la costruzione dell’ultimo dei tre palazzi gemelli previsti dal piano particolareggiato.

Si tratta di un edificio residenziale di 24 alloggi, da edificarsi sul mappale 698 del foglio 65.

Tale determinazione comunale, per quanto in essa stessa si afferma, sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione di cui all’art. 7 della L. n. 1497/1939, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della L.R. Emilia Romagna del 1 agosto 1978, n. 26 e dell’art. 6 della L.R. Emilia Romagna n. 46/1988.

Con lettera prot. n. 20263 del 19 novembre 1998, il Comune di Castelfranco Emilia ha inviato alla Soprintendenza di Bologna la suddetta determinazione nonché gli ulteriori documenti elencati nella lettera medesima.

In risposta alla suddetta lettera, la Soprintendenza di Bologna ha richiesto ulteriori documenti con nota prot. n. 21750 del 2 dicembre 1998.

Con nota prot. n. 21568 del 9 dicembre 1998 il Comune di Castelfranco ha "giratò tale richiesta alla ricorrente, la quale ha prontamente provveduto a soddisfarla.

I documenti richiesti sono quindi stati inviati alla Soprintendenza con nota comunale prot. n. 795 del 14 gennaio 1999.

Una parte di tali documenti è stata nuovamente trasmessa alla Soprintendenza con fax comunale del 13 aprile 1999, poiché pare che la Soprintendenza li avesse smarriti.

Poiché la Soprintendenza non ha adottato alcun provvedimento entro il termine di 60 giorni fissato perentoriamente dall’art. 82 del D.P.R. n. 616/77, il Comune di Castelfranco ha rilasciato alla ricorrente la concessione edilizia in data 8 luglio 1999, prot. n. 13421.

Con lettera del 10 luglio 1999, prot. n. 13602 il Comune di Castelfranco ha inviato alla Soprintendenza anche la suddetta concessione edilizia e, in allegato ad essa, ha inviato gli stessi documenti che erano già stati precedentemente inviati con lettera del 19 novembre 1998.

Con decreto del 6 settembre 1999, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali dell’Emilia Romagna ha annullato la predetta concessione edilizia prot. n. 13421/1999.

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio dell’Emilia Romagna in data 6 settembre 1999, con cui è stata annullato il provvedimento n. 13421 dell’8 luglio 1999 del Comune di Castelfranco Emilia con cui si autorizza, ai sensi dell’art. 7 L. n. 1497/1939 la ricorrente alla realizzazione della costruzione di un edificio residenziale nel Comune di Castelfranco Emilia.

Il decreto impugnato risulta adottato sul presupposto che l’intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1, lett. c), L. n. 431/1985 e che l’Autorità decidente non spiega "come e perché l’intervento autorizzato sia compatibile con le caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell’area tutelata".

Preliminarmente, quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale in relazione alla natura non provvedimentale dell’atto impugnato, è sufficiente osservare come il decreto di annullamento oggetto del ricorso assuma valore di atto idoneo a determinare un arresto procedimentale e, conseguentemente, oggetto di autonoma impugnazione.

Nel merito il ricorso è fondato sotto l’assorbente censura di difetto di motivazione dell’impugnato decreto.

Rileva il Collegio come in sede di autorizzazione paesaggistica sia i provvedimenti negativi che quelli positivi devono essere sostenuti da adeguata motivazione (Cons.Stato, VI Sez., 13 febbraio 2001 n. 685; 8 agosto 2000 n. 4345; 6 luglio 2000 n. 3793; 15 dicembre 1981 n. 751; T.A.R. Sardegna 29 aprile 2003 n. 494; T.A.R. Lazio, II Sez., 21 settembre 2001 n. 7716).

Invero, l’esigenza di una congrua motivazione – che si giustifica, innanzitutto, con la considerazione del valore costituzionale da preservare (tutela del paesaggio ex art. 9 Cost.) – postula che l’atto autorizzatorio fornisca la piena ricostruzione dell’itinerario seguito in ordine alle ragioni di compatibilità/incompatibilità effettiva che, in riferimento agli specifici valori paesistici del luogo, possano, ove sussistenti, consentire o meno i progettati lavori, considerati soprattutto nella loro globalità e non esclusivamente in semplici episodi di dettaglio (Cons.Stato, VI Sez., 2 aprile 1997 n. 536).

Nel caso di specie, occorre osservare come la motivazione riportata nel provvedimento della Soprintendenza faccia riferimento ad una generica incompatibilità del fabbricato in oggetto con le caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell’area tutelata in modo tale da non consentire una puntuale valutazione dei profili di illegittimità dell’atto annullato.

In sostanza il provvedimento dell’Amministrazione competente si caratterizza per contenuto generico e motivazione apparente, limitandosi a richiamare la normativa vigente ed il mancato rispetto della compatibilità ambientale.

In tale prospettiva, del resto, appare rilevante la mancata considerazione del fatto che il fabbricato in oggetto costituisce il completamento di un intervento edilizio più ampio e composto di tre fabbricati gemelli, due dei quali già costruiti e rispetto ai quali alcun provvedimento della Soprintendenza risulta intervenuto.

Né, d’altra parte, risulta evidenziato sotto quale profilo la zona interessata risulterebbe ricompresa in area dichiarata di notevole interesse pubblico ex art. 1, lett. c), L. n. 431/1985 posto che dalla documentazione depositata in atti e dallo stesso provvedimento del Comune di Castelfranco Emilia non risulta che il corso d’acqua "Scolo Muzzo" sia assoggettato ad alcun vincolo di natura paesaggistica (si legge nel provvedimento n. 13421 dell’8 luglio 1999 del Comune di Castelfranco Emilia con cui si autorizza, ai sensi dell’art. 7 L. n. 1497/1939, la ricorrente alla realizzazione della costruzione di un edificio residenziale nel Comune di Castelfranco Emilia che "la presente concessione riguarda un immobile comunque ricadente entro la fascia di mt. 150 dal corso d’acqua Scolo Muzza già inserito negli elenchi delle acque pubbliche che comunque risulta ora considerato irrilevante e per questo non più soggetto a vincolo non essendo definito secondo la C.T.R. come "Fiume, Torrente o Rio’, a seguito dell’entrata in vigore del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Emilia Romagna, tanto che a norma dell’art. 6 della Legge Regionale n. 46/1988 nel caso di specie il presente procedimento sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione di cui all’art. 7 della Legge 29/6/1939 n. 1497, salvo il potere di annullamento della competente Soprintendenza, da esercitare entro 60 giorni dall’invio della Concessione Edilizia").

In conseguenza l’annullamento del provvedimento in oggetto avrebbe dovuto meglio e più puntualmente specificare in che misura l’intervento edilizio si pone in contrasto con il contesto paesaggistico e con i vincoli individuati nello stesso provvedimento della Soprintendenza.

In conclusione il ricorso è dunque fondato e va accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento del provvedimento impugnato.

Deve, al contrario, respingersi la domanda di risarcimento del danno in considerazione della assenza di alcun elemento di prova in merito all’an ed al quantum del lamentato danno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto della Soprintendenza impugnato.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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