Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-08-2011, n. 17199 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Co.M.Ed.In. S.n.c. convenne separatamente in giudizio la Comunità Montana Valli di Lanzo ed il suo Presidente G. T.S., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 185.039.364, oltre IVA ed interessi di mora, a titolo di corrispettivo per lavori di somma urgenza disposti a seguito della redazione di una perizia suppletiva di variante nell’ambito dell’appalto per la realizzazione dell’acquedotto generale delle Valli di Lanzo.

1.1. – Riunite le cause, il Tribunale di Torino, con sentenza del 22 aprile 2002, rigettò la domanda proposta nei confronti della Comunità Montana, per mancanza dell’impegno di spesa, e dichiarò inammissibile, in quanto nuova, la domanda di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, accogliendo invece la domanda proposta, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, convertito in L. 24 aprile 1989, n. 144, nei confronti del Presidente, il quale aveva disposto l’esecuzione dei lavori e sottoscritto il progetto di variante senza osservare le norme in materia di spesa.

2, – La sentenza, impugnata dal G.T., è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza del 26 giugno 2006, che ha rigettato anche l’appello incidentale proposto dalla Co.M.Ed.In..

3. – Avverso la predetta sentenza la Co.M.Ed.In. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Comunità Montana resiste con controricorso. Il G.T. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento degli interessi di mora ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36 e del danno da svalutazione monetaria, da essa proposta con l’atto di citazione e riproposta con l’appello incidentale.

1.1. -La censura è fondata.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Torino, nel rigettare la domanda proposta dalla Co.M.Ed.In. nei confronti della Comunità Montana e nell’accogliere quella proposta nei confronti del suo Presidente, aveva condannato quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 95.563,63, pari al corrispettivo delle opere commissionate in assenza dell’impegno di spesa, riconoscendo su tale importo, oltre all’IVA, gl’interessi al tasso legale con decorrenza dalla data in cui l’impresa aveva trasmesso all’Amministrazione il consuntivo dei lavori.

Nel rigettare l’impugnazione proposta dal Presidente, la Corte d’Appello ha confermato la sussistenza dei presupposti prescritti dal D.L. n. 66 del 1989, art. 23, per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore, escludendo in particolare la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente della Comunità Montana, e ritenendo che l’affermazione di tale responsabilità costituisse oggetto anche dell’appello incidentale proposto dalla Co.M.Ed.In., che ha rigettato, sul presupposto che quest’ultima si fosse limitata ad insistere nella domanda di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, correttamente ritenuta nuova dal Giudice di primo grado.

Con l’impugnazione incidentale, la ricorrente non si era tuttavia limitata a riproporre la domanda avanzata in primo grado nei confronti della Comunità Montana, ma, come emerge dalla lettura della comparsa di costituzione in appello, i cui passi salienti sono stati riportati nel ricorso, aveva lamentato il mancato riconoscimento, sulla somma liquidata con la sentenza di primo grado, degli "interessi per il ritardato pagamento come previsto dalla relativa legislazione ( legge 10 dicembre 1981, n. 741)" e degli "ulteriori danni da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.", proponendo un apposito motivo di appello incidentale.

Tale censura era stata poi richiamata nelle conclusioni rassegnate all’udienza del 9 giugno 2004, in cui la difesa della Co.M.Ed.In. si era riportata alla comparsa di costituzione. L’omesso esame della stessa non costituisce il risultato di un’indagine di fatto in ordine al contenuto dell’appello incidentale, tale da configurare una attività interpretativa che, in quanto rimessa al giudice di merito, risulterebbe cen-surabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della correttezza della motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 24 luglio 2008, n. 20373; Cass., Sez. 1^, 20 giugno 2007, n. 14784; 7 luglio 2006, n. 15603). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che la Corte d’Appello si è limitata a prendere in esame l’impugnazione incidentale proposta nei confronti della Comunità Montana in relazione all’avvenuto rigetto della domanda ex art. 2041 cod. civ., avanzata nei confronti della stessa, trascurando assolutamente quella proposta nei confronti del G.T. in relazione all’accoglimento soltanto parziale della domanda di pagamento avanzata nei confronti di quest’ultimo.

La ricorrente ha pertanto correttamente lamentato l’omessa pronuncia sul motivo d’impugnazione, che, traducendosi nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., giustifica la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Giudice di merito, che provvederà in ordine alla censura riflettente il mancato riconoscimento degli interessi nella misura richiesta dalla ricorrente e del maggior danno per l’inadempimento.

2. – Restano pertanto assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce in via subordinata la violazione della L. 1981, n. 741, art. 4, del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 e dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., ed in via ancor più gradata l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato nel merito la domanda di riconoscimento degli interessi moratori e di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria.

3. – Il regolamento delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase di legittimità, è rimesso al Giudice di rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Torino, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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