T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3798 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Il ricorrente è proprietario di un’area sita nella zona oggetto della deliberazione n. 8 del 20 febbraio 2009 del Consiglio Comunale di Fiumicino.

Con la delibera impugnata il Consiglio Comunale dava atto che:

– in via cautelativa erano stati ridotti gli indici edificatori determinati nella fase di adozione del P.P.E.;

– a seguito dell’accoglimento delle osservazioni di alcuni proprietari di aree site nella medesima zona erano state previste due ulteriori destinazioni urbanistiche:

a) zona di nuova edificazione non residenziale da attuare nei comprensori da convenzionare, con indice di edificabilità territoriale pari a 0,161 mq/mq;

b) zona soggetta a trasferimento di cubatura: in tali aree l’edificazione da realizzare sulla base dell’indice di edificabilità assegnato (0,115 mq/mq) doveva essere trasferito in altro lotto ricompresso nello stesso piano particolareggiato.

Con la predetta deliberazione il Consiglio Comunale rilevava inoltre che:

– prima della definitiva approvazione del P.P.E. avrebbe dovuto essere verificata l’effettiva consistenza delle aree boscate, sia con riferimento a quelle rilevate in sede di adozione, sia con riferimento a quelle fatte oggetto di osservazioni e controdedotte con il provvedimento impugnato;

– con riferimento ai soli comparti edificatori nei quali – a seguito della verifica innanzi detta – la consistenza delle aree boscate fosse risultata inferiore a quella inizialmente individuata, nella tabella allegata al provvedimento impugnato veniva rideterminata la quantità di aree destinate ad usi pubblici, destinando ad usi pubblici parte delle aree risultate libere da vegetazione di tipo boschivo.

L’area di cui è proprietario il ricorrente è attualmente destinata a verde privato.

Le osservazioni formulate dal ricorrente in relazione al Piano Particolareggiato adottato in data 25 febbraio 2009 riflettevano e rappresentavano l’esigenza di eliminare, nella parte del lotto di proprietà dove non era esistente il bosco, la destinazione a verde privato, inserendo l’area nella zona di nuova edificazione residenziale.

Con le controdeduzioni di cui alla deliberazione impugnata il Consiglio Comunale respingeva la richiesta del ricorrente sostenendo che:

– la perizia vegetazionale allegata alla osservazione si riferiva esclusivamente alla superficie del lotto, senza tenere conto dell’intorno che, nel caso di specie, era costituito da un contesto ambientale continuo particolarmente significativo (forra);

– si trattava di sito particolarmente acclive, morfologicamente non idoneo ad interventi di nuova edificazione.

Con una unica censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, illogicità e difetto di motivazione

Si costituiva in giudizio il Comune di Fiumicino.

Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza del 24 marzo 2011
Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della delibera n. 8 in data 20 febbraio 2009 del Consiglio Comunale di Fiumicino, con la quale vengono respinte le controdeduzioni effettuate dal ricorrente in relazione al Piano Particolareggiato adottato dal Comune di Fiumicino con delibera n. 9 del 25 febbraio 2008.

Preliminarmente il Collegio ritiene di potere prescindere dall’ eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune resistente – peraltro con riferimento ad altro nominativo – nonché dai profili di inammissibilità conessi all’oggetto dell’impugnativa concernente le mere controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Particolareggiato in considerazione dell’infondatezza nel merito del gravame.

Con un’unica censura la parte ricorrente deduce la illegittimità della delibera impugnata per eccesso di potere, illogicità e difetto di motivazione.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non v’è motivo di discostarsi, in linea di principio le scelte effettuate in sede di strumento urbanistico costituiscono espressione di ampi poteri discrezionali e come tali sono insindacabili se non per errori di fatto, irrazionalità, abnormità o altri profili di eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1222; Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4920): in ragione di tale discrezionalità l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione delle scelte operate se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione dello strumento (cfr Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 4550).

Peraltro, dall’esame della documentazione acquisita si evince che in realtà l’Amministrazione ha esplicitato le ragioni di interesse pubblico poste a base dell’atto impugnato.

Infatti, risulta che l’Amministrazione ha tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare – relativamente all’area oggetto del ricorso – l’intero ambito territoriale "costituito da un contesto ambientale continuo particolarmente significativo (forra)" (allegato A alla delibera del Consiglio comunale n. 8 del 20 febbraio 2009).

Non v’è dubbio, quindi, che l’atto impugnato risulti correttamente formato e legittimamente motivato con riguardo all’inserimento del lotto di proprietà del ricorrente nell’ambito di una più ampia zona con caratteristiche tali da escludere la prospettata modifica dello strumento urbanistico.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del Comune di Fiumicino che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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