T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente espone:

– che il Questore di Rieti, con provvedimento del 11.2.2009, rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno per la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente per l’anno 2007;

– che invece il ricorrente aveva depositato in data 21.1.2009 il modello unico 2008 per i redditi del 2007, dimostrando un reddito di 16.200, 00 euro;

– che l’agenzia delle entrate di Rieti riteneva omessa la dichiarazione dei redditi del 2008, essendo stata presentata oltre 90 giorni dal termine di scadenza;

– che il ricorrente presentava ricorso gerarchico, ma il Prefetto di Rieti lo rigettava.

Tanto premesso, il ricorrente deduce vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.

L’avvocatura dello Stato si è costituta con mero atto di stile.

L’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta in data 17.7.2009.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come ha correttamente sostenuto il ricorrente nel primo e nel secondo motivo di impugnazione, nel quale egli deduce la violazione dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98, nonché dell’art. 12, commi 1,2 e dell’art. 13, comma 2, del DPR n. 394/99, la ritardata presentazione del modello unico non può costituire valido motivo di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta infatti unicamente di un inadempimento di carattere fiscale, al quale consegue l’irrogazione di una sanzione, ma che costituisce comune titolo per la riscossione delle imposte dovute in relazione agli imponibili in essa indicati, come prevede l’art. 2, comma 7 del dpr 322/98.

La Questura, pertanto, avrebbe dovuto tenere in considerazione le risultanze della dichiarazione dei redditi, sia pure presentata con ritardo, giacché il d.lgs. 286/98 (artt. 4 e 5) e il DPR 394/1999 (art. 13, comma 2) unicamente richiedono, senza prevedere particolari formalità, che l’istante dimostri la disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari, addirittura consentendo che si proceda mediante accertamento d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva, resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo.

Il ricorso, per quanto sopra esposto, deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *