T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3785 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino americano, impugna il provvedimento con cui il Questore di Roma gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per tardività della richiesta e per inadeguatezza dei redditi.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi di impugnazione:

1) violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/90;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione

3) violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b del d.lgs. 286/98 poiché il ricorrente aveva ritardato nel chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno essendo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nell’ambito di una complicata vicenda processuale non ancora definita;

4) falsa applicazione dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 286/98 circa la valutazione di adeguatezza dei redditi;

5) mancata traduzione integrale del provvedimento nella lingua inglese.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 7 giugno 2006, in relazione alla mancata comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90.

Successivamente, in ottemperanza alla ordinanza di questo TAR, la questura ha emesso, in data 5.9.2006, un secondo provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno (cfr. nota del 6.9.2006 della Questura depositata in data 12.9.2006). Tale provvedimento non risulta essere stato impugnato.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, come ha riconosciuto la giurisprudenza amministrativa, l’iniziativa del ricorrente è improcedibile se la nuova valutazione da parte dell’amministrazione è configurabile non come pedissequa esecuzione dell’ordinanza cautelare, bensì come espressione di una nuova volontà di provvedere costituendo un nuovo giudizio, autonomo, indipendente dalla mera esecuzione dell’ordinanza cautelare e dunque sostitutivo di quello impugnato (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 10 luglio 2007, n. 837).

Nel caso di specie, essendo il vincolo imposto alla amministrazione dal provvedimento cautelare limitato all’espletamento di una fase procedimentale pretermessa, non può che ritenersi che il nuovo rigetto sia frutto di una rinnovata valutazione amministrativa che ha dato origine ad un nuovo provvedimento lesivo.

La sua mancata impugnazione priva il ricorrente di alcun interesse alla conclusione del presente giudizio, poiché anche qualora il provvedimento qui impugnato dovesse essere annullato egli non ne trarrebbe alcun vantaggio, essendo la sua situazione soggettiva lesa dal successivo provvedimento.

Non si provvede sulle spese, non essendosi costituta l’amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *