T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3784 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, proprietaria di un fondo sito nell’agro di Cerveteri, in un’area di interesse archeologico, espone nell’atto di ricorso di essere stata autorizzata (con concessione edilizia n. 59/87) alla costruzione di un manufatto agricolo e di aver presentato in data 1.3.1995 al comune di Cerveteri un’istanza di sanatoria edilizia riguardante il cambio di destinazione d’uso del suddetto manufatto, da agricolo a residenziale.

La Soprintendenza, tuttavia, ha negato il rilascio del nulla osta rilevando che l’area, vincolata con vincolo diretto ai seni della l. 1098/1939, è parte integrante di una necropoli etrusca di eccezionale importanza e ampiezza, che costituisce un complesso tra i più importanti nel mondo antico. Per tale ragione, la Soprintendenza si è sempre opposta a qualsiasi condono e ha anzi incentivato la demolizione degli immobili abusivi costruiti negli anni 70. Quanto al manufatto della ricorrente, la Soprintendenza ha rilevato che esso è per tipologia e cubatura assolutamente incompatibile con la tutela archeologica ambientale e pertanto ha negato il richiesto nulla osta.

Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha dedotto vari motivi di impugnazione concernenti profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’avvocatura si è costituta con mero atto di stile.

L’istanza cautelare è stata respinta in data 29.9.1999.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Sostiene infatti che la Soprintendenza avrebbe travisato l’oggetto della richiesta di condono, ritenendo si trattasse della realizzazione di una costruzione e non solo del cambio di destinazione d’uso per una manufatto a suo tempo realizzato con il necessario titolo autorizzatorio.

Il motivo non può essere accolto.

Il provvedimento impugnato, infatti, al punto 3), fa esplicito riferimento anche ai cambi di destinazione d’uso, laddove chiarisce che solo i capannoni precari per esigenze agricole possono essere ritenuti compatibili con la destinazione archeologica dell’area, purché essi non subiscano modifiche o cambi di destinazione.

Inoltre, al punto 5), il provvedimento dice che il manufatto in questione è per tipologia e per cubatura incompatibile con la tutela archeologica dell’area, in quanto "qualsiasi opera di urbanizzazione" altererebbe in modo irreversibile il contesto storicoarcheologico. E’ chiaro dunque che il Soprintendente ha inteso vietare ogni forma di intervento volto ad incrementare gli immobili ad uso residenziale nel contesto archeologico da tutelare e dunque anche il cambio di destinazione richiesto dalla ricorrente, che certamente costituirebbe, ove assentito, un’opera di urbanizzazione. In questo quadro, peraltro, è evidente che la circostanza che non occorrano opere di scavo né di nuova costruzione, sottolineata dalla ricorrente, è del tutto irrilevante.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in quanto l’odierno diniego di nulla osta sarebbe in contrasto con il precedente parere positivo espresso in occasione del rilascio della concessione edilizia e inoltre le argomentazioni circa la necessità di preservare l’integrità dell’area sarebbero inconferenti trattandosi di una cambio di destinazione d’uso di un immobile già edificato.

La censura non può trovare accoglimento.

Per le ragioni che si sono già esposte sopra, deve ribadirsi che la motivazione del provvedimento appare immune dalle contraddizioni che sono state contestate. Nell’ottica del Soprintendente, al fine di preservare l’integrità del comprensorio archeologico, è necessario vietare ogni forma di urbanizzazione e ogni cambio di destinazione d’uso. Solo i manufatti effettivamente necessari per l’agricoltura possono essere mantenuti in essere, purché non vi sia la realizzazione di elementi in muratura, la sostituzione di strutture o cambiamenti d’uso. Pertanto, non vi è alcuna irragionevolezza nel formulare un parere contrario al cambio di destinazione d’uso di un immobile da agricolo a residenziale né si ravvisa alcuna contraddittorietà con il risalente parere favorevole reso per la realizzazione della costruzione agricola. Peraltro, giova ricordare che nello stesso provvedimento si dà atto di come recenti scavi archeologici abbiano portato alla luce negli anni 198889, e dunque dopo il rilascio della concessione edilizia della ricorrente, proprio nella zona San Paolo in cui sorge il manufatto della ricorrente, reperti di estremo interesse. E’ dunque perfettamente coerente con le nuove scoperte la decisione della Soprintendenza di ulterioriormente ridurre il numero e la tipologia degli interventi assentibili nell’area interessata.

Quanto si è detto vale anche a confutare la fondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la disparità di trattamento rispetto alla realizzazione, previo parere favorevole della Soprintendenza, di opere urbanistiche in proprietà limitrofe alla sua (località San Paolo Cerveteri) rilasciate negli anni dal 1986 al 1988.

Va inoltre rilevato che, per costante insegnamento della giurisprudenza, la legittimità dell’operato della P.A. non può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione e che comunque il vizio dell’eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere rinvenuto in tutti i casi in cui non risulti dimostrata l’assoluta identità di situazioni (Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8117), circostanza che nel caso di specie non è stata provata.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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