T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 03-05-2011, n. 3832 Titoli di studio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La ricorrente, insegnante di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie e munita del diploma di Pianoforte conseguito al Conservatorio di Terni, esponeva che, essendo in possesso di tutti i titoli previsti dal D.M. 13 febbraio 1996 e del titolo di preferenza di cui all’art.6, comma 4, di detto decreto ("Nell’ambito degli elenchi prioritari compilati per ciascuna specialità strumentale è attribuita precedenza assoluta… ai docenti di educazione musicale a tempo indeterminato"), veniva utilmente inclusa (come risulta dallo stesso provvedimento impugnato) nella graduatoria prioritaria di "pianoforte", al posto 103, con punti 92,75.

Soggiungeva che, dopo aver presentato la domanda, ed essendo quindi interessata ad optare per l’insegnamento dello strumento musicale in corsi sperimentali (opportunità offerta anche ad insegnanti non di ruolo supplenti in possesso dei necessari requisiti) – rimaneva in attesa di ricevere comunicazioni/convocazioni presso la propria residenza o, eventualmente, presso l’istituto dove insegna, essendo impegnata nel servizio presso la scuola media di appartenenza, ed essendo in maternità dal mese di giugno 1997 al mese di dicembre 1997.

Nessuna comunicazione le sarebbe stata inviata dal Provveditorato, sino a quando, "in virtù" del provvedimento impugnato, facente riferimento all’O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994, riceveva informativa di essere stata "depennata dalla graduatoria", perché "risultata assente alla convocazione del 24/9/97".

1.1.- Avverso detto provvedimento l’interessata insorgeva, con ricorso notificato in data 28 giugno 1999, deducendone l’illegittimità per motivazione incongrua/insufficiente, nonché per violazione di legge dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 e dell’art. 9, comma 2, d.p.c.m. 10 giugno 1986.

1.3.- Resisteva al ricorso l’amministrazione scolastica senza dispiegare difese.

1.4.- Con ordinanza n. 1305 in data 28 luglio 1999 venivano disposti incombenti istruttori, e in particolare l’acquisizione di "una relazione concernente la questione per la quale si controverte"; nonché "l’atto relativo alla convocazione della ricorrente ed il provvedimento sulla base del quale lo stesso è stato adottato".

1.5.- L’ordinanza non veniva ottemperata; epperò, con successiva ordinanza n. 1589 in data 11 ottobre 1999, l’istanza di sospensiva veniva respinta per insussistenza "del requisito dell’attualità del danno lamentato".

1.6.- Ritenendo che la puntuale definizione della controversia non possa prescindere dall’esame della questione preliminarmente posta con il ricorso all’esame, già oggetto di ordinanza non ottemperata, la Sezione ha reiterato la richiesta istruttoria (ordinanza collegiale n. 271 del 31 gennaio 2011), ma l’amministrazione onerata non ha ritenuto di adempiervi.

1.7.- Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Come si è riferito in narrativa, il legale rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria n. 271 del 2011, né ha ritenuto di rappresentare la ragione che ha impedito di adempiervi.

Il silenzio dell’amministrazione onerata dell’adempimento istruttorio acquista rilevanza processuale anche in ragione del fatto che la medesima aveva già omesso di ottemperare all’originario ordine istruttorio impartitole in sede di esame cautelare (ord.za n. 1305 del 1999).

In tale situazione non rimane al Collegio – facendo applicazione dell’art. 116, comma 2, che autorizza il giudice a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (cfr. sent. di questo Tribunale, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 161) – che dare per accertato ed ammesso quanto riferito in ricorso; e cioè che il depennamento dalla graduatoria per cui si controverte è stato disposto senza che la ricorrente fosse stata informata, con specifico e formale atto, della data di convocazione presso gli uffici dell’amministrazione scolastica.

Invero, come si legge nel provvedimento impugnato, la ricorrente è stata depennata dalla graduatoria di pianoforte perché "risultata assente alla convocazione del 24/9/97", ma l’amministrazione resistente, lungi dallo dispiegare difese, e omettendo per ben due volte di adempiere alla richiesta istruttoria avanzata dal Collegio, non ha documentato l’esistenza di uno specifico atto di convocazione dell’interessata.

Tanto basta per disporre, assorbite le rimanenti censure, l’accoglimento del ricorso e, di conseguenza, l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio e degli onorari di causa quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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