T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 03-05-2011, n. 3761 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il mancato superamento delle prove d’esame di non maturità deducendo i seguenti motivi di gravame

ECCESSO DI POTERE, DISCREZIONALITÀ, ERRATA VALUTAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE O.M. N. 40 DEL 2009: ART. 16.

I provvedimenti con cui la Commissione d’esame, composta dagli stessi membri esterni e dal medesimo Presidente sia per la sezione A sia per la sezione B, ha giudicato l’inidoneità dei ricorrenti a superare gli esami di maturità svolti nell’a.s. 2008/2009, attribuendogli un punteggio inferiore ai 60/100 previsti, sono del tutto illegittimi:

Ed invero

A) MANCATA CONSIDERAZIONE DI QUANTO ESPRESSO NEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

Occorre evidenziare che i membri della Commissione esterna come prima attività devono prendere atto del Documento del consiglio di classe, il quale rappresenta la dichiarazione ufficiale della progettazione formativa e didattica dei docenti, del lavoro effettivamente svolto nel corso dell’ anno e dei traguardi formativi concretamente raggiunti dagli studenti. E’ sulla base di questo documento che la Commissione deve strutturare la terza prova, condurre il colloquio orale e predisporre le griglie di valutazione le quali devono essere conformi e coerenti con i criteri adottati durante l’anno dai docenti interni.

Fin dall’inizio i membri esterni hanno manifestato la volontà di non voler tenere in considerazione il percorso scolastico dei candidati e l’attività svolta dagli stessi docenti, criticandone i metodi e le valutazioni.

Come si può evincere dalla dichiarazione sottoscritta dalle docenti della sezione 3A prof.sse P.P. e A.M. nei membri esterni vi era fin dall’ inizio un atteggiamento di prevenzione e di indisposizione, oltre che di mancanza di serenità nei confronti della preparazione che era stata fornita agli studenti e delle valutazioni di cui erano stati oggetto, tanto da far ritenere, alla luce dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, che non vi sia stata la dovuta obiettività nei giudizi espressi sia relativamente alle prove scritte sia relativamente alle prove orali.

Tale atteggiamento ha reso ancora più tesi gli animi, anche fra gli stessi docenti, tanto che le decisioni prese sono state tutt’altro che unanimità.

L’unanimità spesso indicata a verbale, infatti, non corrisponde a quanto realmente accaduto, al punto che le suddette docenti interne hanno ritenuto di dover annotare tra le osservazioni al verbale conclusivo la propria posizione contraria alla bocciatura degli studenti ritenuti dai membri esterni non idonei.

La replica a tali osservazioni, in quel medesimo verbale, da parte del Presidente, secondo cui "tutti i voti sono stati attribuiti ali "unanimità"non trova riscontro nella realtà.

Ciò che è, quindi, in primis, mancato al fine di giungere ad una valutazione coerente e serena è stata sicuramente una considerazione complessiva del percorso didattico degli studenti nel quinquennio insieme ad una adeguata ponderazione dei risultati raggiunti e confermati dai docenti che li hanno seguiti in tutti gli anni del liceo e il cui giudizio è stato di fatto capovolto senza alcuna adeguata motivazione.

B) MODIFICA ARBITRARIA DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DIFFORMITÀ RISPETTO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: ELIMINAZIONE DEI GIUDIZI DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 O.M. N. 40/2009.

Con particolare riferimento alle prove scritte, la Commissione ha modificato e rielaborato tutte le griglie di valutazione rispetto a quelle formulate ed utilizzate nel corso degli anni dal Consiglio di classe, nel senso di una maggiore penalizzazione della valutazione e del giudizio finale.

Per quanto riguarda la prima prova, la griglia di valutazione della classe 3A è stata rielaborata dalla Commissione modificando i descrittori e i punteggi assegnati ad ognuno di essi ed eliminando del tutto i noti giudizi che accompagnano il punteggio, mentre per quanto riguarda la classe 3B sono stati ridotti gli indicatori e i descrittori e modificati i punteggi attribuiti per ogni voce.

Per quanto riguarda la seconda prova, per la classe 3A la griglia di valutazione è stata rielaborata anch’essa non prevedendo un giudizio esplicativo del punteggio e modificandone l’attribuzione, mentre per la classe 3B le modifiche hanno riguardato i descrittori, il cui numero è stato ridotto rispetto a quello previsto dal Consiglio di classe e non sono stati provvisti giudizi per convertire i punteggi numerici e motivare risultati.

C)MODIFICA STRUTTURA 3 PROVA RISPETTO ALLA TIPOLOGIA PROSPETTATA DAL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. VIOLAZIONE DELL’ ART. 6 DELL’ O.M. N. 40/2009 E DALL’ART. 12, COMMA 7 DELL’O.M. N.40/2009.

Per quanto riguarda la terza prova, le irregolarità sono presenti sotto tre profili.

1) La Commissione non ha rispettato l’art. 12, comma 7, dell’O.M. succitata in quanto dai verbali d’esame non risultano le proposte avanzate da ogni docente in merito alla tipologia preferita per la terza prova.

Di tale attività non vi è alcuna traccia nei verbali redatti dalla Commissione, la quale si è servita di fogli prestampati in cui sono stati riportati i contenuti dell’O.M. e non ciò che è stato realmente oggetto dell’attività della Commissione.

A differenza di quanto ivi indicato non vi è traccia, infatti, nel verbale di quali proposte siano state avanzate dai membri interni ed esterni

Infatti dai verbali in questione si legge che la Commissione si è riunita alle ore 9.00 ed ha iniziato la terza prova, dopo aver già fatto l’appello e consegnato gli elaborati agli studenti, alle ore 10.15.

Appare non verosimile che in un’ora e 15 minuti la Commissione sia stata in grado di portare avanti una ampia discussione in merito alle proposte.

2) La griglia di valutazione della 3 prova è stata rielaborata, senza abbinare i punteggi ai giudizi quali eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente, mediocre etc. i quali vengono utilizzati anche al fine di garantire soprattutto la trasparenza nella valutazione.

La stessa griglia non consente di comprendere, infatti, a prima vista i calcoli effettuati per ottenere un determinato punteggio finale così come invece previsto dalla griglia allegata al documento di classe, in cui vi è spazio per indicare non solo il punteggio totale per ogni domanda ma anche quello totale per ogni materia e il punteggio finale per ogni materia.

Anche le griglie della classe 3B sono state ugualmente modificate.

3) La terza prova non è stata strutturata in coerenza con quanto indicato nel Documento del Consiglio di Classe, la quale prevedeva quattro materie oggetto d’esame con 3 domande per ognuna, ma è stata bensì scelta una differente tipologia la quale è consistita in 5 materie con due quesiti ciascuna.

Tali scelte si ritengono assolutamente censurabili sotto il profilo dell’ eccesso di potere, della discrezionalità e della scarsità di motivazione e della violazione normativa.

D) MANCANZA DEI GIUDIZI DI VALUTAZIONE E DELLA TABELLA DI CONVERSIONE DAI GIUDIZI AI PUNTEGGI COME INDICATO NEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E NELL’ O.M. N. 40/2009.

Le griglie di valutazione adottate dalla Commissione sono del tutto illegittime e poste in violazione della normativa vigente.

A differenza di quanto previsto nelle griglie allegate al Documento del Consiglio di classe esse, basate unicamente su tre descrittori quali capacità conoscenza e comprensione risultano, infatti, incomplete in quanto prive dei GIUDIZI di valutazione (sufficiente, discreto, buono, ottimo, mediocre, insufficiente) e corredate solo da punteggi, per cui non viene espresso alcun giudizio esplicativo in merito alla preparazione del candidato.

La mancata previsione dei giudizi SI accompagna alla MANCANZA DELLA COSIDDETTA TABELLA DI CONVERSIONE, la quale consente di tradurre i giudizi nel punteggio corrispondente e viceversa.

Senza la tabella di conversione non è possibile, infarti, stabilire come viene considerata una determinata prova in base ai diversi punteggi che le sono stati assegnati.

D’altronde è la stessa O.M. a prevedere che venga espresso un giudizio laddove stabilisce, all’art. 16, comma 8, che al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

La sola griglia di valutazione è del tutto inadatta a fotografare definitivamente la preparazione degli studenti, ai quali il giudizio finale consente di comprendere, soprattutto in caso di esito negativo, quali aspetti della preparazione conseguita richiedano una maggiore attenzione e quali capacità personali richiedano un ulteriore sviluppo per essere considerati idonei.

D) IRREGOLARITÀ COLLOQUIO ORALE: VIOLAZIONE ART. 16 DELL’ O.M. N. 40/2009. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Per almeno due ricorrenti il colloquio non SI è svolto sull’ argomento scelto dal candidato.

In tutte le prove orali non si è discusso In merito agli elaborati relativi alle prove scritte.

Il colloquio non ha interessato tutte le discipline che dovevano essere oggetto d’esame, ma solo alcune di esse.

Non vi è stato una durata equilibrata della prova e delle sue diverse fasi.

Tale comportamento si ritiene assolutamente illegittimo e viziato di eccesso di potere e scarsità di motivazione, tale da rendere le valutazioni dei candidati nulle poiché incomplete!!

l)MANCATA DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLE PROVE SCRITTE.

2) MANCATA DISCUSSIONE SULL’ ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO.

3) MANCATA INTERROGAZIONE SU TUTTE LE DISCIPLINE D’ESAME.

4) MANCATO EQUILIBRIO DELLA DURATA DELLE DIVERSE FASI DEL COLLOQUIO.

l) Da una analisi dei verbali delle prove orali, in cui, si deve fare presente, non sempre sono stati indicati i nomi delle materie su cui il candidato veniva interrogato, emerge immediatamente che la Commissione ha violato quanto prescritto dall’O.M. laddove impone l’obbligo di discutere le prove scritte durante il colloquio, cosa che non è avvenuta e non risulta dal verbale, e che rende per ciò stesso gli esami atti ad annullamento.

23)Sempre relativamente alla prova orale, da una lettura del verbale emerge la mancata interrogazione dei candidati sull’argomento scelto e su tutte le materie oggetto d’esame, cosa che renderebbe del tutto incompleta la valutazione effettuata e che violerebbe quanto previsto dalla normativa sugli esami di maturità, soprattutto se si considera che si era in presenza di studenti i cui colloqui non stavano avendo esito positivo e che dovevano avere la possibilità di esprimersi anche sulle materie a loro più consone.

Per la Sezione 3A:

.:. Dal verbale relativo al ricorrente A.G. risulta che non è stato interrogato nelle materie di Inglese e Educazione fisica, che non vi è stata alcuna presentazione del lavoro individuale svolto né alcuna discussione delle prove scritte come da obbligo ministeriale. E’ stato respinto con 58/100.

o:. Dal verbale relativo alla ricorrente Chiara Turianelli risulta un vizio gravissimo, ovvero che la stessa non E’ STATA INTERROGATA SULL’ARGOMENTO SCELTO DI CUI LA COMMISSIONE NON CONOSCEVA NE’ IL TITOLO NE’ IL CONTENUTO, violando ulteriormente quanto prescritto dall’O.M., e che la stessa non è stata interrogata in Inglese ed in Educazione fisica e non ha discusso le prove scritte. E’ stata respinta con 55/100.

Per la Sezione 3B:

.:. Dal verbale relativo alla ricorrente L.C. risulta che la stessa non è stata interrogata in Scienze Naturali e che non ha discusso le prove scritte. E’ stata respinta con 57/100.

o:. Dal verbale relativo alla ricorrente G.C. risulta che la stessa non è stata interrogata in Scienze Naturali, Storia dell’arte, Inglese e non ha discusso le prove scritte. E’ stata respinta con 51/100.

o:. Dal verbale relativo alla ricorrente F.S. risulta che non è stata interrogata in Scienze Naturali, Storia dell’ Arte e che non ha discusso le prove scritte. E’ stata respinta con 58/100.

o:. Dal verbale relativo alla ricorrente C.L.M. risulta che non è stata interrogata in Scienze Naturali, Storia dell’ Arte e che non ha discusso le prove scritte. E’ stata respinta con 51/100.

o:. Dal verbale relativo alla ricorrente S.F. risulta che non è stata interrogata in Scienze Naturali e Storia dell’Arte e che non ha discusso le prove scritte. E’ stata respinta con 55/100.

o:. Dal verbale relativo alla ricorrente S.C. risulta che non è stata interrogata in Italiano, Storia dell’arte e in Scienze Naturali e che non HA discusso le prove scritte. E’ stata respinta con 53/100.

Tali omissioni concretizzano dei vizi di forma che rendono soggetto ad annullamento l’esame a cui sono stati sottoposti ai ricorrenti in quanto contrarie alle disposizioni che regolano gli esami di maturità: "il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato… E’ d’obbligo provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte" e che prevedono che il colloquio orale sia articolato in maniera equilibrata: "la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che DEVE riguardare l’argomento scelto dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte".

Ne consegue che "il colloquio non può considerarsi interamente risolto se non sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline" ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 dell’ O.M. 40/2009.

La Commissione, non avendo rispettato quanto sopra detto in tutte le 3 fasi e non avendo curato l’equilibrata articolazione dei colloqui anche relativamente alla durata di ogni interrogazione protrattasi esageratamente per almeno un paio d’ore, non poteva ritenerli conclusi!!

Eppure, nonostante ciò, gli esami orali sono durati ben oltre il termine di un’ora a trenta preventivamente fissato dai membri della commissione (vedi dichiarazione), fino a superare le due ore, a dimostrazione di un vero e proprio accanimento dei docenti esterni i quali di fronte alle difficoltà dei candidati approfondivano ed indagavano proprio in quell’ambito oltre misura.

F) OMESSA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CURRICULUM STUDIORUM E DELLE V ALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE. ECCESSO DI POTERE.

Ai ricorrenti che sono stati ritenuti non idonei con il punteggio di 58/100 quando il punteggio minimo per la sufficienza era 60/100.

Appare chiaro che tale minima differenza non accompagnata da un giudizio che investa anche la precedente valutazione da parte del Consiglio di Classe e che attesti i risultati ottenuti negli anni lascia non pochi dubbi sulla correttezza del voto finale.

Mancando un qualsiasi giudizio finale che possa spiegare il motivo per cui i ricorrenti non siano stati ritenuti idonei e quali lacune siano state riscontrate rispetto alle valutazioni del consiglio di classe, si ritiene di dover affermare che il giudizio non si è mostrato congruo, motivato e logico né fondato su tutti gli elementi di valutazione previsti.

La Commissione non ha dato atto dell’ andamento delle prove orali e delle gravi lacune ivi riscontrate.

L’aver omesso di prevedere dei giudizi e una tabella di conversione rende gli atti impugnati viziati per difetto di motivazione.,

Con riferimento proprio al colloquio, mancando un giudizio finale ed un puteggio per ogni materia oggetto d’esame, il candidato non è stato posto in condizione di conoscere errori, lacune, inesattezze culturali in merito ad ogni singola materia anche in vista di un recupero delle stesse.

Non si comprende il motivo per cui l’obbligo della motivazione, vigente per i procedimenti selettivi interni, per i concorsi pubblici per esami, non debba essere considerato vigente anche per gli esami di stato di maturità. In questo caso si attuerebbe una vera e propria disparità di trattamento rispetto alle procedure valutative suddette (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5615 del 1626 ottobre 2007

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti del i ricorrenti impugnano altresì i verbali della Commissione d’esame nuovamente riunitasi con cui sono stati confermati i voti precedentemente assegnati ai ricorrenti nelle prove scritte, dei risultati del riesame delle prove scritte affissi all’albo in esecuzione dell’ ordinanza del TAR del Lazio n° 1575/2009 formulando le medesime doglianze di cui al ricorso introduttivo e lamentando:

– ECCESSO DI POTERE, DISCREZIONALITÀ, ERRATA VALUTAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE O.M. N. 40 DEL 2009: ART. 16. MANCATA CONSIDERAZIONE DI QUANTO ESPRESSO NEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. ARBITRARIA ELIMINAZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE. ARBITRARIA MODIFICA STRUTTURA TERZA PROVA. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE.

A seguito dell’ ordinanza del 3.12.2009, sin dall’ inizio la Commissione d’esame, riconvocata, si mostrava restia a dare esecuzione alla stessa nei termini indicati dal TAR e dal ricorso, proponendo interpretazioni e censure del tutto inappropriate e poco consone al proprio ruolo, opponendosi alla ripetizione delle prove orali e alla nuova valutazione degli scritti.

Difatti in occasione della prima convocazione della Commissione, avuta dopo oltre un mese, per il 7.01.2010, la stessa si rifiutava di dare corso all’ordinanza del TAR sostenendo che non si sarebbe dovuto procedere alla rivalutazione delle prove scritte e alla ripetizione degli esami orali sulla base di indicazioni fornite via email dall’Avvocatura dello Stato e successivamente ribadite dalla stessa con comunicazione del 21.01.2010.

La Commissione, pertanto, in occasione della riunione del 7.01.2010 immotivatamente decideva di interrompere i lavori per chiedere ulteriori chiarimenti sull’ esecuzione dell’ ordinanza.

Intercorse ulteriori comunicazioni con l’Amministrazione, la Commissione finalmente si riuniva nuovamente il 27.01.2010.

In tale occasione pubblicava all’albo i risultati del suo lavoro confermando in toto le valutazioni già espresse precedentemente, senza peraltro prevedere la ripetizione della terza prova a seguito delle censure mosse nel ricorso introduttivo, in palese violazione del giudicato ed in spregio di quanto deciso dal TAR.

La Commissione non ha ritenuto di dover mettere in discussione il proprio operato attraverso una oggettiva ed equilibrata correzione degli scritti a seguito della predisposizione di ulteriori griglie di valutazione, questa volta idonee a consentire l’adozione di giudizi di valutazione che accompagnano il punteggio, m ottemperanza all’ordinanza del Tar.

In violazione dell’ordinanza non è stata prevista la ripetizione della terza prova predisposta, questa volta, in maniera conforme al documento del consiglio di classe e a quanto previsto dall’art. 12 comma 7.

In tale spirito e sulla base di tali premesse non sussistono presupposti psicologici ed ambientali tali da consentire una ripetizione delle prove orali in un clima sereno e scevro da pregiudizi quale dovrebbe essere quello in cui ha luogo un esame di maturità.

Non si ritiene che l’operato della Commissione possa considerarsi, anche alla luce dei rapporti instaurati si con i docenti del Liceo Classico Eliano, animato da uno adeguato spirito di collaborazione e dalla consapevolezza degli errori sin qui compiuti tanto da rivedere oggettivamente ed imparzialmente i propri precedenti giudizi e quindi valutare serenamente la effettiva preparazione degli studenti.

In tale ottica anche le prove orali fissate per l’ 8, il 9 e il 10 febbraio 2010 potrebbero risultare del tutto superflue e non improntate ai criteri valutatiti idonei se condotte con un atteggiamento ostile e polemico e non propositivo.

Sarebbe pertanto necessario nominare una nuova Commissione d’esame al fine di consentire un corretto e puntuale riesame della posizione dei ricorrenti.

DIRITTO

Nelle more del giudizio, con memoria17 novembre 2010 parte ricorrente ha dichiarato che i ricorrenti hanno superato l’esame di maturità nell’a.s. 2009/2010

In tale situazione il Collegio ritiene, al riguardo, di doversi prendere atto che il successivo superamento degli esami di maturità assorbe e sostituisce il pregresso giudizio di non maturità impugnato in questa sede.

In sostanza, il giudizio positivo di maturità, come quello qui intervenuto, costituisce un effetto preclusivo analogo a quello determinato da fatti sopravvenuti satisfattori o impeditivi processualmente della coltivazione dell’interesse sostanziale al ricorso introduttivo.

E tale è la verifica positiva intervenuta all’esito dell’esame (quale che sia il modo con cui a tale verifica il candidato sia pervenuto), che assume, appunto, carattere assorbente della fase di giudizio precedente.

Per le considerazioni esposte, il ricorso indicato in epigrafe ivi compresi i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

Tenuto conto del comportamento processuale dell’Amministrazione le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 4000 (quattromila).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, e sui motivi aggiunti lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere ed accoglie i motivi aggiunti ed annulla il riesame impugnato indicato in epigrafe.

Spese a carico dell’Amministrazione resistente per complessivi euro 4000 (quattromila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *