T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 03-05-2011, n. 3755 Titoli di studio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nella parte in cui non gli è stato riconosciuto il punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e prestato successivamente al conseguimento del titolo abilitativo all’insegnamento, nonché il D.M. n. 42/2009 che valuta il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati solo se prestati in costanza di nomina;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui all’ora menzionato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata; che, in particolare, nella fattispecie il contraddittorio è stato integrato a mezzo di notifica per pubblici proclami (disposta sulla G.U. n. 123 del 16 ottobre 2010 in esecuzione dell’ordinanza collegiale della Sezione n. 1349/2010) e che non si ravvisa l’esigenza di disporre richieste istruttorie;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato per le ragioni enunciate dalla Sezione III quater n. 6421 in data 8 agosto 2008 (e in numerose altre decisioni di segno analogo di questa Sezione, fra le quali: sentt. 23 dicembre 2010, n. 3584; 13 aprile 2010, n. 7259; 19 febbraio 2010, 2515; 8 gennaio 2010, n. 325), emanata in fattispecie avente il medesimo oggetto di quella all’esame;

Considerato che con l’ora enunciata sentenza n. 6241/2008, si è testualmente statuito:

– che, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi anche in sede cautelare, il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado);

– che infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";

– che la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio;

– che la portata assolutamente generale del settimo comma dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive;

– che ne consegue l’illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 (in Gazz. Uff. del 1042005) nella parte in cui, all’art. 3 comma 7 prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;

Considerato che uguali considerazioni possono essere svolte nei riguardi dell’impugnato d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui dispone, all’art. 3, coma 5, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";

Considerato che alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto, con ogni effetto consequenziale, potendosi però disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.

decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. l’accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato con l’impugnativa.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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