T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 03-05-2011, n. 3792 Trasporti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso a questo Tribunale, notificato l’11 febbraio 2011 e depositato il successivo 9 marzo, il sig. A., nelle qualità di titolare dell’omonima ditta, riassumendo precedente giudizio avanti al TAR Puglia, Sezione di Lecce, dichiaratosi incompetente per territorio con ordinanza n. 54/2011, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento dirigenziale ministeriale indicato in epigrafe con il quale era definita negativamente la domanda per il rinnovo della licenza comunitaria a favore della ditta del ricorrente in quanto, pur se sul punto si era già espresso il TAR Puglia, Sezione di Lecce annullando precedente definizione negativa, la ditta in questione non soddisfaceva la condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) 684/92 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali;

Rilevato che il ricorrente lamentava: "I) Violazione artt. 1, 2 e 3 L. 241/1990. Violazione art. 97 Cost. Violazione di generali principi. Eccesso di potere per irragionevolezza della determinazione assunta. Violazione di principi di buona amministrazione", in quanto l’Amministrazione non aveva tenuto conto di quanto statuito dal TAR Puglia, Lecce, in precedente sentenza n. 9562/2009 che aveva disposto l’annullamento di una precedente determinazione negativa, in relazione alla necessità di considerare che l’attestato di capacità professionale doveva considerasi rilasciato, a seguito della concessione della licenza comunitaria, anche per tutto il territorio internazionale, limitandosi a ribadire apoditticamente l’assenza del requisito in questione; "II) Violazione art. 21 septies, L. 241/1990. Nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato per elusione del giudicato. Sviamento di potere.", in quanto il provvedimento impugnato nella presente sede era nullo per elusione del giudicato formatosi sulla su ricordata sentenza del TAR Puglia, assumendo l’atteggiamento ostativo dell’Amministrazione una volontà "punitiva" nei confronti del ricorrente che limitava fortemente la sua attività imprenditoriale; "III) Violazione art. 3 L. 241/1990. Difetto di motivazione, erronea motivazione. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione del principio contrarius actus. Carenza dei presupposti. Illogicità. Perplessità ed ingiustizia manifesta", in quanto il provvedimento impugnato era carente sotto il profilo motivazionale per non avere considerato che il ricorrente aveva una legittima aspettativa al rinnovo della licenza richiesta in virtù dell’inesistenza di elementi idonei alla sua revoca e della precedente autorizzazione al trasporto su strada sul territorio internazionale;

Rilevato che si costituiva in giudizio il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 7 aprile 2011, il Collegio, sentite le parti sull’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

Considerato che il ricorso può trovare accoglimento in relazione a quanto dedotto dal ricorrente, in misura assorbente rispetto alle altre censure, in relazione alla carenza di motivazione e di istruttoria lamentate, dato ch non può configurarsi l’elusione del giudicato dedotta in quanto la sentenza del TAR Puglia si fondava esclusivamente su carenza di motivazione e consentiva all’Amministrazione di rinnovare il provvedimento sia pure con motivazione integrata;

Considerato, infatti, che la il contenuto del provvedimento impugnato, che si è autoqualificato "Esecuzione sentenza del TAR Puglia di LecceSezione Prima n. 9562/09", si limita a ripercorrere, nella prima parte, l’"iter" temporale di successione dei provvedimenti precedenti e a richiamare la normativa applicabile e, nella seconda, a rimarcare che per dimostrare il requisito di capacità professionale – di cui agli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 478/01 ai sensi dell’art. 3, par. 1, Reg (CEE) n. 684/92 – colui che dirige l’attività deve essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale su strada, attestato che, per quel che riguarda il trasporto internazionale farebbe difetto al ricorrente, che ne aveva solo autodichiarato il possesso, senza specifica verifica da parte dell’Amministrazione;

Considerato, però, che proprio su tale specifico punto, legato alla verifica dell’Amministrazione, si era soffermato il TAR Puglia nella su richiamata sentenza, ove aveva chiaramente indicato che "…l’amministrazione non ha considerato che l’attestato di capacità professionale deve considerarsi rilasciato, a seguito della concessione della licenza comunitaria, anche per tutto il territorio internazionale, ma si è limitata all’esame del primo provvedimento (l’attestato di capacità professionale), incorrendo così in un vizio logico della motivazione. Inoltre, l’amministrazione non può motivare il mancato rinnovo ritenendolo un atto vincolato senza spiegare quali siano le ragioni in forza delle quali è giunta a questa conclusione. Tenuto anche conto del fatto che sono state valutate in maniera differente circostanze che avevano indotto precedentemente al rilascio dell’autorizzazione richiesta";

Considerato, quindi, che nel provvedimento all’esame di questo Collegio la carenza di motivazione si è sostanzialmente ripresentata, dato che l’Amministrazione ha riproposto apoditticamente la tesi per la quale al ricorrente farebbe difetto l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale, senza considerare la circostanza del rilascio della licenza comunitaria e l’eventuale idoneità di quest’ultima a configurare quanto richiesto ai sensi delle norme richiamate e ai sensi della sentenza del Giudice amministrativo che proprio il provvedimento in questione affermava di volere eseguire;

Considerato, quindi, che il provvedimento impugnato deve essere annullato e che l’Amministrazione dovrà riesaminare in un termine celere l’istanza del ricorrente e decidere, specificando la sua motivazione, secondo quanto sopra evidenziato;

Considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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