T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 03-05-2011, n. 3791 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso a questo Tribunale, notificato il 21 febbraio 2011 e depositato il successivo 15 marzo, le dott. I. e A., quali dipendenti Inpdap, posizione B3, nonché i dott. G. e A., soggetti non alle dipendenze dell’Inpdap, chiedevano l’annullamento, previa sospensione, degli atti indicati in epigrafe relativi alla procedura di selezione per la progressione tra le aree a n. 33 posti nella posizione B1 e a n. 133 posti nella posizione C1, ai sensi degli artt. 11 e 14 del CCNL 2006/2009, bandita dall’Inpdap con circolare del Direttore Generale n. 22 del 22.12.2010;

Rilevato che i ricorrenti lamentavano, in sintesi, quanto segue: "I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 1 del d.lgs. 150/2009", in quanto l’art. 1 del Bando, per il passaggio all’area C, posizione C1, limitando la partecipazione ai soli dipendenti di ruolo dell’Istituto appartenenti all’area B alla data del 31.12.2008 ed in possesso a tale data di determinati titoli di studio, non teneva conto della norma in epigrafe che, a partire dal 1.1.2010, per le procedure concorsuali, prevedeva una riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno delle amministrazioni pubbliche, con definitiva disapplicazione dei contratti collettivi che disciplinavano le progressioni verticali mediante concorsi soltanto interni; "II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. 150/2009", in quanto il bando, in alternativa alla laurea, richiedeva il diploma di scuola media secondaria di secondo grado di durata minima quadriennale, accompagnato da 5 anni di esperienza professionale nell’area B, in violazione della norma in epigrafe che consentiva la riserva (del 50%) di posti al personale interno solo se in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, nel caso di specie però corrispondente al diploma di laurea e non al diploma di scuola media superiore; "III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 7, l.n. 127/1997", in quanto il Bando, in caso di parità di punteggio e di anzianità di servizio, privilegiava il criterio della maggiore età, laddove la normativa applicabile era ormai quella che privilegiava la minore età; "IV. Violazione degli artt. 3, 97 co. 3 della Costituzione", in quanto il Bando, riservando la selezione al personale interno dipendente di ruolo, determinava l’avanzamento automatico in carriera impedendo l’accesso dall’esterno a soggetti meritevoli e capaci; "V. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 7 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487", in quanto il Bando fissava la data ultima per il conseguimento del diploma di laurea al 31.12.2008 – e la dr.ssa A. l’aveva conseguito il 21.10.2009 – senza considerare che la norma prevede che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione, dando luogo, altrimenti, a diversità di trattamento;

Rilevato che si costituiva in giudizio l’Inpdap, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso collettivo, per aver rappresentato posizioni contrastanti e l’inammissibilità per carenza interesse delle dr.sse I. e A., per non essere stato ancora emesso un provvedimento lesivo della loro posizione giuridica in base alle rispettive domande di partecipazione dalle stesse comunque presentate, nonché l’infondatezza del ricorso;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 7 aprile 2011, il Collegio, sentite le parti sull’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

Considerato che il ricorso si palesa inammissibile in quanto ricorso collettivo orientato ad illustrare posizioni in realtà contrastanti, dato che per giurisprudenza amministrativa costante il ricorso collettivo è ammissibile solo quando vi sia identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e non appaia individuabile alcun conflitto di interessi tra i medesimi, in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, nonché ad atti che abbiano lo stesso contenuto sostanziale (da ult.: TAR Campania, Na, Sez. IV, 3.11.10, n. 22289 e Sa, Sez. II, 13.9.10, n. 11035; TAR Sardegna, Sez. II, 28.12.09, n. 2456; TAR Lazio, Sez. I, 16.6.06, n. 60; Cons. Stato, Sez. V, 11.12.08, n. 6162; Sez. VI, 11.9.02, n. 4606);

Considerato che nel caso di specie tale identità di posizioni sostanziali non si riscontra, dato che le censure tendenti a rilevare l’illegittimità della riserva integrale per dipendenti "interni" può essere considerata a tutela delle posizioni dei ricorrenti G. e A. ma non delle ricorrenti I. e A., che dipendenti Inpdap sono e che hanno l’opposto interesse a non ammettere ulteriori concorrenti provenienti dall’esterno;

Considerato altresì che anche in relazione a tali ultime due ricorrenti si riscontrano posizioni contrastanti, in quanto una (A.) censura il limite del 31.12.2008 per il conseguimento del diploma di laurea, evidenziando una posizione in contrasto con quella dell’altra, che ha interesse invece a mantenere tale disposizione del Bando per evitare ulteriori aspiranti alla selezione, avendo conseguito il diploma di laurea in data precedente a quella indicata;

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Condanna i ricorrenti a corrispondere all’Inpdap – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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