Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-08-2011, n. 17267 Previdenza e assistenza sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 novembre 2006 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 24 ottobre 2002 con la quale era stato riconosciuto il diritto di M.C. all’assegno di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 limitatamente al periodo dall’1 febbraio 1999 al 17 gennaio 2000. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che, la circostanza per cui la M. aveva superato il 55 anno di età per il periodo decorrente dalla data della domanda e fino alla data di decorrenza del riconosciuto beneficio, e il 60 anno di età per il periodo successivo al 17 gennaio 2000, ed era quindi incollocabile al lavoro, non rileva ai fini dell’accertamento dello stato di disoccupazione, essendo questo uno stato di fatto da allegare e provare, cosa che la M. non aveva fatto nè nel giudizio di primo grado nè in quello di secondo grado.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione al M. articolato in un unico motivo.

Resiste con controricorso L’I.N.P.S. Il collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Con unico motivo la M. lamenta omessa pronuncia e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, in particolare, la mancata ed esatta valutazione della posizione di nullatenente della ricorrente ai fini della presunzione di incollocazione. La ricorrente deduce che già il giudice di primo grado aveva accertato, con documentazione ritenuta idonea, lo stato di nullatenente che presume anche lo stato di incollocazione.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda della ricorrente sulla base della mancata prova dello stato di disoccupazione che la stessa M. assume desumibile dalla sua situazione reddituale. Tale situazione costituisce circostanza di fatto riservata all’accertamento del giudice del merito. La stessa ricorrente ricorda il potere del giudice di accertare l’ammontare del reddito dell’assicurato, ma la questione è evidentemente compresa nella valutazione discrezionale del medesimo giudice di merito che ha ritenuto di non procedere a tale accertamento al quale, peraltro, non è stato neanche sollecitato dalla M. che evidentemente non può lamentarsene in sede di giudizio di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessive Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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