T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3828 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 24 marzo 2009 e depositato il successivo 20 aprile il sig. G.T. ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato 19 settembre 2006 n. 5476, con la quale è stata confermata la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I bis, n. 369 dell’11 febbraio 1999.

Dette sentenze hanno dichiarato l’illegittimità della delibera consiliare con la quale al ricorrente non era stato confermato l’incarico di Direttore generale della A.S.L. di Frosinone. Non essendo più possibile la reintegra nell’incarico direttoriale il ricorrente ha chiesto alla Regione di porre in essere gli adempimenti finalizzati sia alla liquidazione delle spettanze economiche maturate per effetto del contratto d’opera intellettuale stipulato l’1 luglio 1994, e quindi risolto con l’illegittimo provvedimento di mancata conferma, oltre interessi e rivalutazione che al versamento degli oneri previdenziali obbligatori.

2. Il ricorrente chiede la condanna della Regione Lazio al pagamento delle retribuzioni non percepite dal giorno in cui non è stato più confermato l’incarico (19 maggio 1996) sino alla sua scadenza naturale (1 luglio 1999), nonché della retribuzione di risultato, che avrebbe conseguito se avesse continuato nel suo incarico, nonché il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimo provvedimento adottato.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha eccepito inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

4. La causa è trattata, su accordo delle parti (v. verbale di udienza), in pubblica udienza per la definizione della domanda risarcitoria.

5. Alla pubblica udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Premesso quanto sopra, priva di pregio appare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Regione Lazio sul rilievo che, trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego proposto dopo il 15 settembre 2000, si sarebbe ormai maturata la decadenza del diritto.

E’ agevole infatti opporre che tale regola si applica ai giudizi impugnatori e di accertamento e non anche a quelli di ottemperanza, rispetto ai quali si applicano le comuni regole della prescrizione del diritto, decorrente dalla data in cui si è formato il giudicato sulla decisione di cui è chiesta l’esecuzione.

7. Si può invece prescindere dall’esame degli ulteriori profili di inammissibilità dedotti, non essendo allo stato il ricorso meritevole di accoglimento.

La sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I bis, n. 369 dell’11 febbraio 1999, confermata anche nella motivazione dalla V Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 19 settembre 2006 n. 5476, ha annullato la delibera consiliare con la quale al ricorrente non era stato confermato l’incarico di Direttore generale della A.S.L. di Frosinone. L’illegittimità riscontrata nel provvedimento era connessa all’assenza di criteri e parametri oggettivi di valutazione (così pag. 17 della sentenza del giudice di primo grado e pag. 9 della sentenza del giudice di secondo grado, che ha fatto riferimento anche alla genericità ed inadeguatezza di taluni apprezzamenti espressi).

In altri termini, sia il Tar che il Consiglio di Stato non hanno affatto affermato che il dott. T. dovesse rimanere nella carica sino alla scadenza naturale dell’incarico (1 luglio 1999), ma piuttosto che la valutazione del suo operato nel primo anno non era stata effettuata correttamente.

Segue da ciò che all’annullamento della delibera impugnata non doveva conseguire la prosecuzione sic et sempliciter dell’incarico del ricorrente (e, dunque, ove ciò non fosse stato più possibile, la liquidazione delle relative spettanze economiche) quanto, piuttosto, una nuova valutazione emendata dai vizi che avevano inficiato la prima.

Anche la domanda di risarcimento dei danni che il dott. T. assume di aver patito per essere stato "illegittimamente" esautorato dall’incarico deve essere allo stato respinta, essendo la valutazione della risarcibilità dei danni che il ricorrente assume aver patito strettamente connessa all’eventuale esito positivo della valutazione che, ora per allora, deve essere fatta atteso che le sentenze vanno eseguite e l’Amministrazione soccombente non deve attendere, per ottemperare, che l’interessato avanzi una formale richiesta.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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