T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3827 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso riportato in epigrafe, l’istante, premesso di essere all’epoca dei fatti dipendente dell’Azienda resistente, in servizio presso il Servizio di Tossinfezioni Alimentari con qualifica di Assistente amministrativo, chiedeva l’accertamento del diritto all’indennizzo per l’infortunio sopra descritto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma anch’essa specificata, assumendo di aver subito un incidente durante l’attività lavorativa in occasione dello spostamento dall’ufficio di appartenenza al Protocollo per ragioni di servizio;

Considerato che si costituiva la ASL RM/A, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, chiedendo la reiezione del ricorso;

Ritenuto che il giudice amministrativo si è di recente espresso sulla specifica questione, con riferimento ai profili di giurisdizione, evidenziando che "Nel caso di domanda di risarcimento di danno da parte di un impiegato pubblico, la controversia rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario o in quella esclusiva in materia di rapporto di impiego pubblico del giudice amministrativo (ma per questioni relative al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998) a seconda che si tratti di responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale; di conseguenza il discrimine della giurisdizione va individuato in relazione alla natura giuridica dell’azione in concreto proposta, ma a tal fine non possono essere invocati come indizi decisivi della natura contrattuale né la semplice prospettazione dell’inosservanza dell’art. 2087 c.c., né l’asserita violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, assumendo invece rilievo l’elemento materiale dell’illecito, ossia la condotta dell’Amministrazione, a seconda se il suo comportamento lesivo possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri impiegati, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso, con giurisdizione del giudice ordinario, o se esso comportamento possa esplicarsi solo nei confronti dei dipendenti, con giurisdizione del giudice amministrativo; segue da ciò che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie relative al risarcimento del danno che, secondo la prospettazione della parte ed a prescindere dalla sua fondatezza, il lavoratore pretenda in dipendenza dell’asserito inadempimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c." (Consiglio Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7527);

Ritenuto, pertanto, che, nella specie – come controdedotto da parte resistente – non vi è dubbio che il fatto presupposto si è verificato in un vialetto, accessibile dalla via pubblica e non riservato all’esclusivo utilizzo dei dipendenti dell’Azienda;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie esuli dalla giurisdizione di questo TAR, spettando alla cognizione del giudice ordinario, non rilevando – per quanto sin qui esposto – l’asserito inadempimento all’obbligo di sicurezza da parte dell’Azienda;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto, ancora, che la controversia potrà quindi proseguire dinanzi al giudice ordinario con conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda originaria, nei termini e ai sensi di cui all’art. 11 c.p.a.;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, potendo la controversia proseguire dinanzi al giudice ordinario con conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda originaria, nei termini ed ai sensi di cui all’art. 11 c.p.a.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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