T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3826 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, premessa l’esposizione dell’evoluzione legislativa che ha caratterizzato il sistema del finanziamento e delle remunerazioni delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, impugnava, con riferimento al settore di interesse relativo alle prestazioni di riabilitazione, la delibera sopra evidenziata, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1 – violazione e falsa applicazione dell’art. 13, l. reg. Lazio n. 4 del 2003 e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., eccesso di potere, illogicità manifesta, carenza di motivazione, difetto di istruttoria;

2 – violazione del principio di irretroattività degli effetti dell’atto amministrativo, dei principi generali di affidamento e buona fede;

3 – illegittima attribuzione di un budget massimo di fatturato, violazione del principio di irretroattività dell’efficacia dell’atto amministrativo, violazione dei principi generali di affidamento e buona fede, violazione dell’art. 8, d.lgs. n. 502 del 1992 e della l. reg. Lazio n. 4 del 2003, eccesso di potere, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità manifeste;

4 – violazione degli artt. 32 e 41 Cost. e carenza assoluta di motivazione;

5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quinquies e sexies, d.lgs. n. 502 del 1992 e degli artt. 13 e 19, l.reg. Lazio n. 4 del 2003, eccesso di potere ed indebito arricchimento.

Pertanto, la ricorrente chiedeva l’annullamento della delibera n. 436 cit. e delle successive determina e nota che precisavano la decorrenza delle tariffe determinate con la delibera 436 e l’attribuzione della produzione effettuata nei budget assegnati con la delibera n. 436.

Si costituiva la Regione chiedendo la reiezione della domanda.

Con memoria depositata per l’udienza di discussione, l’istante precisava l’illegittima riduzione delle tariffe in forza del collocamento della medesima in fascia B.

All’udienza del 9 marzo 2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1 – Svolte le premesse in fatto, il Collegio ritiene porre in evidenza che la fattispecie in esame riguarda una struttura privata accreditata provvisoriamente, con riferimento alle prestazioni relative alla riabilitazione.

La ricorrente censura per vari motivi di illegittimità la delibera GR Lazio 19.6.2007 n. 436 (definizione sistema remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistico ambulatoriale dei soggetti erogatori per l’anno 2007, allegati 2 e 2 bis), anche con riguardo ai profili di illegittimità derivanti dal richiamo al Decreto del Ministero della Salute in data 12.9.2006.

Al riguardo il Collegio preliminarmente deve rilevare, come ampiamente già esposto in fattispecie analoghe (cfr. sent. n. 39066 del 2010 e da ultimo sent. n. 1197 del 2011), che, nelle more del giudizio, la situazione della disciplina della remunerazione delle prestazioni sanitarie si è evoluta in modo sostanziale: infatti con sentenza TAR Lazio n. 12623/2007 (passata in giudicato) è stato annullato il D. Min. Salute 12.9.2006 nella parte relativa alle tariffe massime per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del SSN, nonché la delibera GR n. 436/2007, allegato 3 (nella parte in cui recepisce le tariffe ministeriali per la remunerazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali), così come con sentenza Consiglio di Stato 2.3.2010 n. 1205 (confermando la sentenza 12982/2007 TAR Lazio, 3° quater) il suddetto D. Min. Salute è stato annullato con riferimento alle tariffe riabilitative.

Inoltre, con sentenze 10 agosto 2010 n. 30575 e n. 33374 dell’11 novembre 2010, questa Sezione ha già annullato la citata GR n. 436/2007 (sempre per difetto istruttorio e violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990) anche con riferimento alle tariffe massime indicate per acuti (alleg. 1 e 1bis).

Pertanto l’impugnata delibera di GR n. 436/2007, allo stato, risulta già annullata nelle varie disposizioni generali e specifiche sulle tariffe di interesse della ricorrente. Per questa parte, deve dunque, ritenersi sopraggiunto il difetto di interesse al ricorso.

Per economia di mezzi il Collegio assorbe l’esame delle altre censure da cui la ricorrente non trarrebbe ulteriore vantaggio, atteso che il D. Min. Salute 12.9.2006 è stato già annullato con le citate sentenze passate in giudicato.

Per quanto concerne, peraltro, la lamentata riduzione delle tariffe in ragione del collocamento in fascia B della ricorrente, va precisato che non risulta che l’istante abbia censurato il provvedimento che la inseriva in tale classe, risultando, pertanto, cristallizzata la situazione derivante da tale atto presupposto.

2. Dall’intervenuto annullamento della delibera impugnata con riferimento alla disposizioni generali e specifiche consegue, necessariamente – per i medesimi profili di illegittimità derivanti dal difetto istruttorio – l’annullamento in via derivata anche dei vari budget erroneamente assegnati (nei 2 allegati della delibera 436) alla ricorrente medesima in applicazione di tariffe regionali illegittime, dovendo, dunque, procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budget.

2. Concludendo, quindi, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse nei sensi e limiti sopraesposti con riferimento all’annullamento della DGR n. 436/2007, mentre va accolto con riferimento agli ulteriori due provvedimenti in parte qua, per illegittimità derivata e con riferimento ai budget relativi alle varie tipologie di prestazioni sanitarie, assegnati alla ricorrente in applicazione delle tariffe regionali annullate.

3. Considerate le caratteristiche dell’iter procedimentale della delibera regionale impugnata e la esigenza di urgenti interventi di contenimento del disavanzo finanziario prodottosi nella gestione del Servizio Sanitario Regione Lazio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, come specificato in motivazione, e, per l’effetto, annulla i budget assegnati alla ricorrente e la nota e la determina impugnate in parte qua. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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