Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 03-05-2011, n. 17189 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.S. e N.G. ricorrono tramite difensore di fiducia avverso l’ordinanza del 30 settembre 2010, con cui il Tribunale della Libertà di Bologna, in accoglimento di appello proposto dal Pubblico Ministero ed in riforma del provvedimento con cui il Tribunale di Modena aveva loro applicato la misura dell’obbligo della presentazione quotidiana all’autorità di Polizia Giudiziaria, aveva disposto la loro custodia cautelare in carcere per il delitto di tentativo del furto pluriaggravato di una saldatrice ed altri utensili industriali.

L’ordinanza impugnata ha rilevato come i precedenti reiterati di entrambi gli indagati, il loro non disporre di dimora se non precaria, la circostanza che non siano dediti ad attività lavorativa di sorta, e quindi la certezza che traggano i loro mezzi di sostentamento dall’illecito, erano fattori dimostrativi della sussistenza di intense esigenze cautelari.

Deducono i ricorrenti la violazione degli artt. 275 e 310 c.p.p., atteso che il Tribunale circondariale non aveva considerato nella misura dovuta che era già stato celebrato il giudizio di merito, e con la sentenza di primo grado, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, esclusa l’aggravante contestata ex art. 61 c.p., n. 5 e concesse circostanze attenuanti generiche, era stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione, di modo che la misura in assoluto più afflittiva era stata applicata senza adeguata motivazione. Il ricorso è destituito di fondamento atteso che il Tribunale della Libertà ha dato puntualmente ed esaustivamente conto delle ragioni della decisione, chiarendo come la misura cautelare sia stata adottata in presenza delle condizioni che la legittimavano, sia per il titolo del reato e la sua accertata gravitò, sia per la valutazione ampiamente motivata in ordine alla sussistenza attuale di esigenze cautelari, nè può valere ad indurre diversa opinione la circostanza che sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado che ha irrogato la pena di mesi sei di reclusione, atteso che non costituisce fattore dirimente della pericolosità nè la sentenza di primo grado, nè l’entità della pena con essa inflitta.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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