T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3824 Collegi e ordini professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 12 novembre 2010 e depositato il successivo 19 novembre il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma ha impugnato il provvedimento del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro del 28 luglio 2010 e la successiva nota di comunicazione del 3 agosto 2010.

Espone, in fatto, che oggetto della controversia è la decisione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 28 luglio 2010 che ha dichiarato nulla l’assemblea degli iscritti che ha approvato il bilancio di previsione del Consiglio Provinciale dell’Ordine per l’anno 2010. La decisione impugnata è stata assunta a seguito di irrituale ricorso proposto dal sig. N.M.C., soggetto già coinvolto in un contenzioso con il medesimo Ordine Provinciale a causa di un mancato pagamento delle quote di iscrizione all’albo per diversi anni e in ragione del quale è stato dapprima sospeso e poi cancellato dall’Albo. Con tale ricorso il sig. C. aveva chiesto in via principale l’annullamento della delibera assembleare di approvazione del bilancio per violazione della L. n. 241 del 1990 e per conflitto di interessi; in via gradata che fosse ordinato all’Ordine Provinciale di Roma di emettere, con il proprio Consiglio di amministrazione, una delibera in cui venissero chiariti i vari punti enunciati nel ricorso da diffondere poi a tutti gli iscritti.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione artt. 14, 18, 19 e 23 L. n. 12 del 1979 – Incompetenza assoluta – Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento della causa.

Il Consiglio Nazionale non era competente a decidere il ricorso proposto dal sig. C., non essendo titolare di una funzione giurisdizionale.

b) Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento dalla causa tipica – Irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà.

La decisione impugnata si pone in palese contrasto con il comportamento costantemente tenuto dal Consiglio Nazionale nei confronti del ricorrente, avendo quest’ultimo sempre trasmesso copia dei bilanci e relativi allegati al CNO affinché ne fosse opportunamente notiziato, senza che il Consiglio Nazionale avesse mai mosso alcuna osservazione.

c) Violazione e falsa applicazione artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di difesa, del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per travisamento dei fatti, carenza di motivazione. illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento della causa tipica – Abnormità del provvedimento ed incompetenza.

La decisione paragiurisdizionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è viziata perché è stato accolto il ricorso del sig. C. per profili da questi non dedotti.

d) Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento dalla causa tipica.

La decisione impugnata è illegittima perché viziata anche nel merito.

3. Il ricorrente chiede altresì la condanna del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro al risarcimento dei danni patiti e patendi per effetto del provvedimento illegittimamente adottato.

4. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. Si è costituito in giudizio il sig. N.M.C., che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Con ordinanza n. 119 del 13 gennaio 2011 è stata accolta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.

8. All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Come si è detto in narrativa, nel primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, comunicato con successiva nota parimenti gravata, deducendo che con esso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro "avrebbe emesso una decisione avente natura sostanzialmente giurisdizionale, che esula dalla generale funzione di vigilanza nei confronti del Consiglio provinciale, sulla cui legittimità avrebbe potuto decidere esclusivamente il giudice amministrativo". A questo riguardo il Collegio, pur accogliendo con l’ordinanza collegiale n. 114 del 13 gennaio 2011 l’stanza di sospensione cautelare degli effetti dell’impugnato provvedimento, ha osservato, richiamando l’art. 23, comma 1, lett. d), L. 11 gennaio 1979 n. 12, che "non risulta normativamente inibita al Consiglio nazionale la decisione dei ricorsi proposti avverso l’approvazione, da parte del Consiglio provinciale, del bilancio", atteso che le decisioni adottate dal primo, su ricorso del secondo, "hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale", essendo rese da un organo istituito dopo il divieto di nuove giurisdizioni speciali fissato dall’art. 102, comma 2, Cost..

Avverso detta conclusione è insorto il ricorrente con la memoria depositata il 19 marzo 2011, assumendo che essa è (pag. 4) "priva di fondamento, viziata ed illogica e merita di essere riformata in sentenza". Ha quindi auspicato che il Collegio, in sentenza, provveda a correggere l’"errore sui presupposti" nel quale è incorso.

Osserva il Collegio che la contestazione del ricorrente si fonda solo su aggettivazioni, davvero inconsuete in una corretta dialettica fra procuratore e giudice, atteso che non è agevole individuare un seppur minimo nesso logico fra le stesse e le argomentazioni che seguono, e cioè che "dato come presupposto che il C.N.O. non è organo giurisdizionale, il Collegio non poteva concludere, come ha fatto, con l’affermazione della competenza del C.N.O. a decidere un ricorso relativo all’approvazione di un bilancio del C.P.O.; ricorso proposto soltanto in via amministrativa da uno degli iscritti al Consiglio Provinciale".

Si tratta di conclusione non solo priva di supporto logico, atteso che non è agevole comprendere perchè alla (incontestata) inesistenza di una funzione giurisdizionale dovrebbe seguire, come corollario obbligato, l’inesistenza di un potere decisorio sul piano amministrativo in capo allo stesso soggetto, ma che trascura principi fondamentali in materia di ricorsi amministrativi che è davvero inutile richiamare, dovendosi ritenere noti a qualsiasi operatore del diritto.

Di ancora minore spessore è la tesi secondo cui i bilanci dei Consigli provinciali costituirebbero materia estranea alla competenza del Consiglio nazionale, essendo a questo proposito sufficiente il richiamo al cit. art. 23, comma 1 L. n. 12 del 1979, che fa riferimento allo "operato…di tali Consigli".

2. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso, già valutato positivamente in sede cautelare, con il quale è stata dedotta l’illegittimità dell’impugnata delibera perché affetta dal vizio di ultrapetizione, essendo stata dichiarata nulla l’assemblea degli iscritti che ha approvato il bilancio di previsione del Consiglio Provinciale dell’Ordine per l’anno 2010 per vizi non denunciati dal sig. C..

Ed invero, i motivi dedotti dal sig. C. erano: a) violazione della l. n. 241 del 1990 per vizi relativi alla convocazione dell’assemblea, nonché b) conflitto di interesse tra il Consiglio Provinciale e la Fondazione Studi Oreste Bertucci.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha invece accolto il ricorso per una pluralità di motivi, di cui solo due (convocazioni dell’Assemblea nello stesso giorno e mancata documentazione sui rapporti tra il Consiglio Provinciale e la Fondazione Studi Oreste Bertucci) risultano essere stati dedotti in via amministrativa dal sig. C..

Ha, in particolare, accolto il motivo relativo: a) alla doppia convocazione dell’Assemblea lo stesso giorno; b) all’erronea convocazione dell’Assemblea, che non ha consentito ai partecipanti di ottenere le giuste informazioni relative ad un importante documento contabile quale è il bilancio di previsione di un ente pubblico come il Consiglio Provinciale di Roma; c) ai rapporti tra il Consiglio Provinciale di Roma e la Fondazione Studi Oreste Bertucci, ma non perché ha accertato la commistione del primo con la seconda quanto, piuttosto, per non essere stata prodotta "adeguata documentazione relativa ai rapporti sussistenti" tra loro.

Un ulteriore profilo di illegittimità è stato riscontrato nella mancata esposizione, nel bilancio di previsione, dei residui attivi e passivi, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3, quarto comma del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità. Tale motivo non era stato però dedotto in via amministrativa dal sig. C., con la conseguenza che esso non poteva essere assunto tra i profili di illegittimità della delibera di approvazione del bilancio di previsione 2010 e, dunque, di nullità della riunione dell’Assemblea.

Sotto questo profilo, dunque, la decisione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è viziata da ultrapetizione ed essendo stata adottata sulla base di una pluralità di motivi concorrenti, alcuni dei quali estranei alla materia del contendere siccome definita dal rag. C., è per ciò stesso illegittima.

3. In ogni caso osserva il Collegio, per quanto attiene al motivo afferente le modalità di convocazione dell’Assemblea, che nella stessa non è ravvisabile una violazione dei diritti del ricorrente il quale non può ritenersi pregiudicato dal ridotto intervallo temporale tra la prima e la seconda seduta atteso che non ha partecipato ai lavori non perché impedito dal ridotto spazio temporale a sua disposizione, ma perché ammalato, come dichiarato dal suo difensore nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 (v. verbale della camera di consiglio del 12 gennaio 2011). Né al rag. C. può riconoscersi la qualità di sostituto degli altri appartenenti alla categoria, che non hanno mosso eccezioni al modus procedendi del Consiglio provinciale. Merita aggiungere che il sistema di convocazione adottato dal Consiglio provinciale ricorrente sembra quello proprio anche di altri Consigli provinciali. Sono in atti la convocazione del Consiglio provinciale di Lecce del 23 luglio 2010, che per l’approvazione del bilancio ha fissato la prima seduta alle ore 8,30 e la seconda alle ore 9,30, nonché quella del Consiglio provinciale di Napoli del 23 novembre 2010 che per lo stesso oggetto ha fissato una sola convocazione alle ore 9. Non risulta se il Consiglio nazionale – nell’esercizio del suo poteredovere di vigilanza – abbia adottato i conseguenziali provvedimenti, in coerenza con quanto sul piano del contenzioso ha contestato al ricorrente Consiglio provinciale di Roma.

Aggiungasi, per mera completezza, che quand’anche il richiamo, nell’epigrafe del primo motivo del ricorso amministrativo, alla L. n. 241 del 1990 fosse da intendersi come esteso alla violazione delle regole che disciplinano l’accesso ai documenti, anche tale motivo sarebbe infondato atteso che il bilancio di previsione 2010 è stato rilasciato al rag. C. prima della assemblea, alla quale lo stesso non ha potuto partecipare, come si è detto, per motivi di salute.

Per quanto attiene ai rapporti tra la ricorrente e la Fondazione Studi Oreste Bertucci, nel provvedimento impugnato il Consiglio Nazionale si limita ad affermare che la documentazione presentata dal ricorrente Consiglio provinciale con riferimento ai suddetti rapporti doveva considerarsi inadeguata senza null’altro aggiungere né fare un’integrazione istruttoria al fine di accertare se la denuncia del rag. C. fosse fondata o meno. Aggiungasi che detti rapporti sono in atto da tempo e, ove ci fossero stati dubbi in ordine alla loro legittimità, avrebbero dovuto formare ben prima oggetto di intervento e di richiesta da parte del Consiglio Nazionale tra i cui poteri/doveri rientra, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), l. 11 gennaio 1979 n. 12, la vigilanza sull’attività svolta Consigli Provinciali;

4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Deve essere invece respinta l’istanza risarcitoria avanzata dal ricorrente Consiglio provinciale in quanto non emergono dagli atti impugnati effetti veramente lesivi per lo stesso né essi sono stati individuati, comprovati e quantificati.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti del Consiglio nazionale in epigrafe indicati.

Rigetta l’istanza risarcitoria.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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