Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 03-05-2011, n. 17179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- A.C., ritenuto colpevole dal Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Giarre – del delitto di furto pluriaggravato di telefoni cellulari e piccoli elettrodomestici, secondo l’ipotesi di accusa asportati nottetempo, previa effrazione del sistema di chiusura della saracinesca, dal negozio in (OMISSIS) di M. D., ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Catania del 6 maggio 2010, che pur confermando l’affermazione di responsabilità, aveva tuttavia ridotto la pena irrogata dal primo giudice concedendo attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

Deduce il ricorrente illogicità e contraddittorietà della motivazione per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, che la corte territoriale sarebbe stata nella condizione di concedere avendo ridotto l’ammontare di quella irrogata in primo grado in misura compatibile con il beneficio in questione, ed avrebbe dovuto concedere per il comportamento da lui tenuto dopo il reato, di cui pure la sentenza impugnata aveva dato atto per riconoscergli attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

2.- Il ricorso è inammissibile atteso che il beneficio non era stato chiesto con i motivi di appello, come lo stesso ricorrente riconosce, nè, come può rilevarsi dal verbale dell’udienza, con le conclusioni rassegnate oralmente dal difensore dinanzi alla corte territoriale, che non è perciò incorsa nel vizio di motivazione dedotto.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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