Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 03-05-2011, n. 17177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tà del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.M. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell’1 maggio 2010 che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per il delitto di tentativo di furto pluriaggravato, commesso di notte ed in concorso con due complici non ricorrenti in una sala giochi – cui avevano fatto accesso forzando l’apertura laterale della saracinesca esterna – ove si accingevano a scassinare con appositi strumenti le macchinette videopoker e quelle cambiasoldi ivi esistenti.

Deduce il ricorrente difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove, non avendo la corte territoriale valutato adeguatamente che il furto non era stato condotto a termine non per l’intervento della polizia giudiziaria, ma perchè lui stesso aveva fatto spontanea desistenza, come a suo avviso doveva arguirsi dalla circostanza che ormai le macchinette erano state aperte e ben avrebbe potuto impossessarsi del denaro ivi contenuto ed allontanarsi prima dell1 arrivo della polizia.

Il ricorso è generico, perchè propone le stesse questioni già prospettate con i motivi di appello, tutte compiutamente delibate dalla corte territoriale con motivazione ragionevole e convincente, comunque immune da vizi logici e contraddizioni, nonchè manifestamente infondato, nella misura in cui vorrebbe accreditare una lettura dei fatti recisamente collidente con quanto avevano oggettivamente rilevato i poliziotti intervenuti nell’immediatezza sul luogo del delitto, di cui la sentenza impugnata dà ampiamente conto, il cui riesame in questa sede di legittimità è precluso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ed a detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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