Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 03-05-2011, n. 17176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.S. e A.D. ricorrono tramite difensore, con separati atti di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 13 aprile 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a loro carico in esito a giudizio abbreviato, per il reato di tentativo di furto pluriaggravato di cavi di rame in un capannone industriale.

Deducono entrambi difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 62 bis cod. pen. e art. 3 Cost. sul diniego della concessione di circostanze attenuanti generiche, a loro dire negate solo perchè senza loro colpa non avevano un lavoro stabile, ed illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, loro contestata perchè il portone di accesso al capannone, dal cui interno gli imputati avevano pacificamente asportato il rame, risultava forzato.

Il ricorso è destituito di fondamento atteso che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la sentenza impugnata non incorre nè in violazione di legge nè nei vizi motivazionali dedotti, avendo correttamente osservato, quanto al primo motivo di ricorso, che, se ai sensi del terzo comma dell’art. 62 bis cod. pen., aggiunto dalla L. n. 125 del 2008, l’incensuratezza non può costituire di per sè sola ragione sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche, a maggior ragione la presenza di precedenti può essere valutata come fattore ostativo specie se, come nel caso di specie, tale primo dato fattuale risulti confortato da altri ed ulteriori elementi negativi, che la corte territoriale ha riscontrato, dando puntualmente conto delle sue valutazioni, elementi costituiti non solo dalla circostanza che i ricorrenti non erano dediti a lavoro regolare (onde l’implicazione che traevano i mezzi di sussistenza dall’illecito), ma anche dalle modalità di consumazione del reato, che dimostravano come gli imputati fossero riusciti a liberare il rame dalla guaina con competenza "professionale", dalla loro condotta processuale, e specialmente dal loro rifiuto di rivelare i canali tramite i quali il rame rubato veniva immesso sul mercato, atteggiamento correttamente ritenuto come rivelatore di specifica proclività a delinquere.

Quanto poi all’aggravante, sostengono i ricorrenti che in quel capannone, come risultava dalla denunzia sporta dal legale rappresentante della S.r.l. ICIPAK, che lo utilizzava per la sua attività, erano stati già consumati altri furti, di modo che non era possibile ritenere che l’azione violenta con cui era stato forzato il portone fosse stata consumata proprio da loro.

Correttamente la corte territoriale osserva che, a fronte del fatto certo che i ricorrenti s’erano introdotti nel capannone per asportarvi refurtiva di pregio, era logico ritenere che per accedervi avessero forzato il portone, che risultava essere stato aperto con azione violenta; costituisce invece mera illazione ipotetica la supposizione che già altri prima di loro avessero forzato il portone in altre occasioni, e del resto osserva correttamente la corte territoriale che gli stessi imputati avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, e dagli atti risultava il fatto oggettivo dell’effrazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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