T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3819 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere una struttura privata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria riguardante le branche specialistiche di radiologia, oculistica ed ortottica sin dal 1991 in relazione al presidio di v. Pietro Aretino n. 41, nell’ambito della AUSL Roma A e di essere stata provvisoriamente accreditata per la radiodiagnostica e oculistica nel 1997, rappresentava di aver comunicato alla AUSL competente sin dal 2007 la volontà di cedere il ramo di azienda relativo alla branca di oculistica, chiedendo di adottare i provvedimenti di competenza, compreso il trasferimento dell’accreditamento a favore della M. s.r.l.;

Considerato che solo in data 29.7.2008 la AUSL comunicava alla Regione il possesso dei requisiti prescritti ed in data 18.12.2008 era predisposta la proposta di deliberazione n. 19934 avente ad oggetto il trasferimento dell’accreditamento per la branca specialistica di oculistica dalla richiedente alla M. s.r.l. e che, tuttavia, il procedimento non era concluso;

Considerato che in data 9.8.2010 la ricorrente diffidava la Regione Lazio ad adottare un provvedimento espresso;

Considerato che l’amministrazione tuttavia non provvedeva;

Considerato che, pertanto, l’istante proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di correttezza e di buona andamento dell’azione amministrativa ed il vizio di eccesso di potere, chiedendo di ordinare alla Regione Lazio di concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di trasferimento dell’accreditamento provvisorio alla M. s.r.l. presso il presidio ambulatoriale sito in Roma, via Adige n. 28 e di nominare, in ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta;

Rilevato che la Regione e la AUSL intimate si costituivano;

Rilevato che con nota per la camera di consiglio del 20 aprile 2011, la Regione rappresentava che a seguito dell’approvazione del decreto n. 90/2010 è in atto un riassetto dell’intero sistema di autorizzazione ed accreditamento e che si sta procedendo al rilascio, per le strutture con accreditamento provvisorio, dell’accreditamento definitivo, nonché che con la proposta n. 67 del 2011 si prevede la conclusione della summenzionata procedura entro il 31.7.2011;

Rilevato, peraltro, che la richiedente insisteva per la conclusione del procedimento e che la determinazione tesa alla conclusione del procedimento risulta ancora allo stato di proposta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e deve essere accolto con riferimento all’obbligo di concludere il procedimento per il trasferimento dell’accreditamento provvisorio, essendo stato definito il procedimento relativo all’accertamento dei requisiti per l’autorizzazione, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione in ordine al rilascio dell’accreditamento definitivo a favore delle strutture interessate;

Ritenuto, infatti, che la pubblica amministrazione ha, comunque, l’obbligo di provvedere sulle istanze dei soggetti privati nel termine previsto dalla legge e che, pertanto, nell’ottica della l. n. 241 del 1990 e s.m.i. il silenzio formatosi su diffida dei privati a concludere il procedimento è ex se illegittimo;

Ritenuto, di conseguenza che le competenti strutture regionali hanno il dovere di concludere i procedimenti che vengono avviati con l’emanazione di un provvedimento espresso (Consiglio Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4441).

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione deve pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, ed in conseguenza ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo (e che dia puntuale contezza delle relative ragioni) in ossequio ai principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955; Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 398).

Ritenuto, peraltro, che la menzionata nota della Regione non è idonea a far venir meno il silenzio dell’amministrazione, non costituendo conclusione del procedimento di trasferimento dell’accreditamento, né possono considerarsi utili al tal fine gli atti della procedura informatica di rilevazione in quanto meramente endoprocedimentali;

Ritenuto, pertanto, che stante l’ingiustificata inerzia della Regione competente, che non ha adottato il provvedimento dovuto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza per cui è causa;

Ritenuto, all’uopo, di fissare il termine di gg. 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, sarà nominato un commissario "ad acta" per provvedere, successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima;

Ritenuto, tuttavia, che in considerazione della complessità della procedura in argomento, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione e ordina al Dirigente del Servizio competente della Regione Lazio di provvedere sull’istanza di trasferimento dell’accreditamento presentata dalla ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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