T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3817 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere dipendente della AUSL RM/B, con qualifica di operatore professionale coordinatore, con compiti ispettivi e di vigilanza esponeva di essere stato sottoposto in ragione delle mansioni espletate a stress psicofisici che avevano determinato l’insorgere di una cardiopatia. L’istante esponeva, altresì, che la Commissione medico ospedaliera del Centro militare di Roma Cecchignola, a seguito di visita medica e accertamenti clinici, con verbale n. 2714/98 del 23.3.1998, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della infermità sopra specificata, tuttavia la AUSL RM/B aveva comunicato, con la nota impugnata, che il C.P.P.O. non aveva riconosciuto la dipendenza della patologia in argomento dal servizio espletato e che, pertanto, la pratica doveva essere archiviata.

Di conseguenza, l’istante, chiedeva l’annullamento del provvedimento gravato per il seguente articolato motivo:

violazione dell’art. 68, T.U. n. 3 del 1957 e dei principi generali, dell’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 349 del 1994, nonché eccesso di potere per erroneità nei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà ed incompetenza, poiché l’amministrazione non può assumere a fondamento della decisione unicamente il giudizio del C.P.P.O., richiamandolo per relationem e poiché l’adozione del provvedimento spettava al dirigente generale o al dirigente delegato e non al responsabile del l’Unità organizzativa Gestione del personale dipendente.

La AUSL non si costituiva.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza si è più volte pronunciata in materia, affermando che "In materia di equo indennizzo l’ordinamento vigente non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato s’impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante" (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 16 agosto 2010, n. 5712).

Pertanto, nella specie, il provvedimento della AUSL risulta idoneamente motivato sulla base dell’iter procedimentale richiesto e della motivazione redatta dal Comitato per le pensioni privilegiata, che risulta aver dato atto del parere espresso dalla Commissione medico ospedaliera di Roma, tuttavia argomentando sul giudizio in ordine alla dipendenza da causa di servizio.

Non merita accoglimento neanche l’ulteriore censura di incompetenza, in quanto il provvedimento risulta sottoscritto dal dirigente responsabile dell’ unità organizzativa di riferimento.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater),

pronunziandosi definitivamente sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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