T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3816 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere dottore biologo, iscritto all’Albo ed appartenente all’Ordine nazionale dei biologi, esponeva di aver presentato in data 29.7.2010, domanda di accesso alla delibera sopra specificata, relativa all’assunzione di un soggetto alle dipendenze dell’Ordine per lo svolgimento dell’attività connessa ai rapporti con la stampa, al fine di controllare l’osservanza delle regole in materia di assunzione e di aver specificato il proprio interesse successivamente, con nota del 30.9.2010, in relazione alla stessa appartenenza all’Ordine;

Considerato che, a seguito dell’inerzia dell’Ente, l’istante proponeva ricorso per sentir dichiarare l’illegittimità del diniego in ragione della violazione delle regole della trasparenza in ordine all’impiego delle risorse finanziarie dell’ente medesimo;

Considerato che si costituiva il Ministero della giustizia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;

Considerato che si costituiva, altresì, l’Ordine Nazionale dei Biologi, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza della notifica al contro interessato e, nel merito chiedendo la reiezione della domanda per mancanza di un interesse concreto ed attuale;

Ritenuto, in via preliminare, che deve essere estromesso dal giudizio il Ministero della giustizia a cui il ricorso appare notificato a fini meramente conoscitivi, in quanto lo stesso esercita l’alta vigilanza sull’Ordine intimato;

Ritenuto, altresì, che dagli atti emerge che il nome del contro interessato, ovvero del soggetto assunto, è stato reso noto al ricorrente nella memoria di parte resistente e che, in ogni caso, può soprassedersi da ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., poiché il ricorso appare infondato, atteso che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, l’esercizio del diritto di accesso non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare sulla regolarità e trasparenza del servizio, concretizzandosi in un potere esplorativo non compatibile con la normativa vigente (Cons.Stato, Sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2283; 6 ottobre 2001 n. 5291; Sez. VI, 1 marzo 2000 n. 1122), né può riferirsi, come nel caso in esame, non a fatti effettivamente accaduti, ma a mere ipotesi di possibili irregolarità nel corso di una determinata procedura;

Ritenuto, infatti, che la giurisprudenza ha più volte affermato che il diritto tutelato dall’art. 22 della l. n. 241 del 1990 è finalizzato a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti di "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" e che, dunque, in tal senso, il diritto di accesso è tutelato a favore di chiunque abbia "un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, cosicché il giudice, chiamato a pronunziarsi in merito alla pretesa di accesso, deve valutare la sussistenza di un interesse concreto dell’istante che costituisce presupposto sostanziale ed indefettibile dell’accesso" (cfr. C.d.S., sez. IV n. 5281 del 2001);

Ritenuto che, al contrario deve escludersi che il diritto di accesso garantisca all’istante un "potere esplorativo";

Rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente fa riferimento ad una ipotetica irregolarità nella procedura di assunzione e che l’istante appare voler esercitare un potere di controllo, generale e preliminare, che risulta del tutto ultroneo rispetto alla normativa posta a tutela dell’accesso (cfr. in terminis, T.A.R Lazio Roma, sez. II, 17 ottobre 2007, n. 10032);

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che, quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, previo dichiarazione dell’estromissione del Ministero della giustizia. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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