T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3790 contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24 maggio 2010 e depositato il successivo 25 maggio, la ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza privata armata e non armata e piantonamento fisso presso le sedi dell’A.I. S.p.a. e, pur avendo ottenuto il punteggio più alto per la parte tecnica, si collocava al secondo posto in ragione del punteggio conseguito per l’offerta economica.

A seguito di procedimento per la verifica dell’anomalia, veniva ritenuta congrua l’offerta della controinteressata Federazione Provinciale di Roma dell’A.N.C.R. – I.D.V.U. in a.s. e la gara veniva aggiudicata definitivamente a I. S.p.a., quest’ultimo subentrato alla Federazione sopra menzionata nella medesima posizione giuridica per atto di cessione di azienda del 14 agosto 2009.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 88 del Codice dei contratti; eccesso di potere per difetto di presupposti e contraddittorietà, travisamento, perplessità, illogicità.

L’offerta risultata aggiudicataria era stata presentata dalla Federazione Provinciale di Roma dell’A.N.C.R.I.D.V.U. in a.s., posta in amministrazione straordinaria, mentre il sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta si è svolto nei confronti di altro soggetto, al primo subentrato ex art. 51 d. lgs. n. 163 del 2006, il quale, tuttavia, ha giustificato l’offerta sulla base di elementi e circostanze nuove, sorte solo dopo la cessione di azienda e, quindi, in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, avvenuta il 21 luglio 2009.

Consegue che la Commissione, così operando, ha falsato le basi temporali delle giustificazioni;

2. violazione dell’art. 88 del Codice dei contratti. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità, sviamento, difetto di motivazione, violazione del principio della par condicio.

La Commissione – ad avviso della ricorrente – avrebbe dovuto escludere il controinteressato Istituto sin dalla prima richiesta di chiarimenti del 3 dicembre 2009, cui non era stata data puntuale spiegazione. Al contrario, la Commissione ha reiterato la medesima richiesta per ben tre volte;

3. violazione dell’art. 88 del Codice dei contratti sotto altro profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà; violazione del principio della par condicio e del giusto procedimento. Perplessità.

La Commissione aveva ritenuto ultronee le note integrative presentate arbitrariamente da I. S.p.a. l’8 marzo 2010, tuttavia ha fondato la sua determinazione di congruità proprio su quelle note integrative quando il contraddittorio per la verifica dell’anomalia si era già concluso;

4. violazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, vizio del procedimento e della motivazione, arbitrarietà e uso distorto della funzione.

La Commissione, sulla base delle dichiarazioni e degli elementi forniti da I., ha compilato una tabella di valori congrui che sono stati confrontati con i valori dell’Impresa. Nel compilare la propria tabella, tuttavia, la Commissione ha rettificato talune voci della tabella di I. S.p.a., modificando gli importi.

Sugli importi "Oneri previdenziali ed assistenziali", indicati nella tabella ministeriale nella misura di Euro 5.510,71, I. S.p.a.ha indicato il minor valore di Euro 4.262,64 per asseriti sgravi medi del 20%; la Commissione ha indicato il minor valore di Euro 3.566,00.

Tale illegittima operazione è altresì errata, in quanto:

a) il valore indicato da I. S.p.a. non corrisponde al ribasso del 20% sul valore tabellare (Euro 5.510,71 ridotto del 20% = 4.262,64);

b) il valore indicato da I. S.p.a. era stato dichiarato già comprensivo del ribasso percentuale del 20%, sicché la Commissione non poteva applicare a quel valore un ulteriore ribasso del 20%, raggiungendo così un ribasso di oltre il 35% di tale voce rispetto a quella indicata dalla tabella ministeriale;

c) in sede di verifica in contraddittorio, in ordine al costo INPS è stato dichiarato che la misura del 20% degli sgravi era da riferirsi solo ai nuovi contratti di assunzione, sicché il valore medio percentuale degli sgravi da calcolarsi su tutti i dipendenti in forza dell’azienda sarebbe pari al 7%.

Sottolinea la ricorrente che la Commissione ha omesso ogni controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal controinteressato Istituto.

Parimenti illegittimo è quanto dichiarato in relazione al "Costo divise", indicato da I. S.p.a. pari a zero, giustificato con il richiamo al comodato gratuito, in quanto, a prescindere dal fatto che il comodato aveva durata di mesi 12, con scadenza al 13 agosto 2010, sicché la Commissione avrebbe dovuto valutare gli oneri relativi al periodo successivo, quel che rileva è che le divise non sono state cedute a titolo gratuito dalla Federazione Provinciale di Roma, ma sono state oggetto di accollo liberatorio in sede di cessione di azienda. Infatti nell’allegato "del L’ contratto di cessione vi è l’importo di Euro 185.150,49 dovuto alla Siconf s.r.l. per le divise delle guardie armate, sicché i costi sono stati sopportati da I. S.p.a.. L’allegato "L’ non risulta sia stato reso noto alla Commissione sulla quale grava la censura di colpevole negligenza, posto che l’art. 9 del contratto di cessione, indicava l’allegato "L’, contenente l’elenco dei rapporti passivi obbligatori oggetto di accollo.

Sulla voce "Costo rinnovo porto d’armi", la ricorrente precisa che trattasi di costo fisso non soggetto a ribasso, mentre I. S.p.a. ha illegittimamente ribassato il costo, indicandolo in Euro 150, poi modificato in sede di giustificazioni in Euro 180.

In conclusione, la ricorrente afferma che l’offerta presentata da I. S.p.a. andava esclusa sia perché non avrebbe un margine di utile e sia perché non idonea a coprire il costo del servizio.

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 25 giugno 2010, viene impugnata, in via condizionata e subordinata, la nota 14 luglio 2009 di chiarimenti forniti da A.I., nella parte in cui, in pretesa interpretazione in tal senso del bando, ACI ha affermato che "tutto il personale impiegato nella commessa deve essere dipendente dall’impresa aggiudicataria", nonché nell’ulteriore parte in cui ha affermato che "per la partecipazione in RTI tutte le imprese devono possedere la certificazione prefettizia".

Deduce in proposito:

5. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto assoluto di istruttoria, vizio della motivazione, perplessità, difetto di presupposti e contraddittorietà, travisamento.

Assume la ricorrente che A.I., in adempimento dell’istruttoria ordinata dal Tribunale, ha depositato 18 lettere di assunzione di nuovo personale: lettere rimesse ad ACI con nota di I. S.p.a. del 10 giugno 2010, sicché appare evidente che anteriormente alla data del 10 giugno 2010 A.I. non era in possesso di alcuna documentazione attestante l’effettiva assunzione da parte di I. S.p.a. di nuovo personale in regime di sgravi contributivi.

Emerge, inoltre, che le "nuove assunzioni" fruenti degli sgravi riguardano solo n. 18 lavoratori e non invece 47 come indicato da I. S.p.a..

Si è costituita l’Amministrazione resistente, la quale eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per acquiescenza al provvedimento impugnato, avendo la ricorrente posto in essere atti che denotano l’accettazione degli effetti e dell’operatività dell’intervenuta aggiudicazione; nel merito, conclude per la infondatezza del ricorso.

Anche la controinteressata si è costituita in giudizio e, con ricorso incidentale notificato il 16 giugno 2010 e depositato il successivo 17 giugno, ha dedotto:

1. violazione dell’art. 118 d. lgs. n. 163 del 2006 e della lex specialis. Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione della par condicio.

Assume l’Istituto controinteressato che sia le norme di gara che le risposte della Stazione appaltante alle domande di coloro che intendevano partecipare alla gara depongono nel senso che requisito essenziale per l’espletamento del servizio in argomento è che ogni concorrente avrebbe dovuto possedere il titolo di polizia di cui all’art. 134 T.U.L.P.S., vale a dire che il servizio è espletabile solo con personale in possesso del titolo di guardia particolare giurata indipendentemente dal fatto che dovesse svolgere attività armata o non. Sennonché dall’esame dell’offerta economica presentata dalla ricorrente principale è dato rilevare che il servizio di vigilanza non armata sarebbe stato affidato in subappalto ad altra Società non in possesso del titolo di polizia di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S. né dotata di personale rientrante nella categoria di quello degli Istituti di vigilanza privata, posto che allo stesso la società sub appaltatrice applica il CCNL del portierato.

Conseguenza di ciò avrebbe dovuto essere la immediata esclusione della S. S.r.l. per elusione delle disposizioni della lex specialis e per carenza della prestazione di vigilanza non armata.

Con decreto 25 maggio 2010 è stata disposta istruttoria, reiterata con ordinanze nn. 1008 e 1084, rispettivamente, del 23 giugno 2010 e del 7 luglio 2010.

Con ordinanza n. 3727 del 2 settembre 2010 è stata negata la tutela cautelare, confermata da Giudice di appello con ordinanza n. 4410 del 28 settembre 2010.

Con successive memorie depositate in prossimità della pubblica udienza le parti hanno ribadito le proprie ragioni.

All’Udienza pubblica del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto della presente controversia è il provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato in data 22 aprile 2010, con il quale è stato affidato all’Istituto di V.D. S.p.a. (in prosieguo I.) il servizio di vigilanza privata armata e non armata e piantonamento fisso presso le sedi dell’A.I. S.p.a. ivi compresi i verbali di gara e tutti i verbali relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata da I..

Infondata è l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza formulata dalla Stazione appaltante.

Invero, l’acquiescenza tacita ad un provvedimento amministrativo è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento medesimo, per cui non appare sufficiente a tal fine un atteggiamento contingente e neppure il compimento di atti resi necessari o opportuni dal provvedimento stesso in una logica di riduzione del pregiudizio, che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di reagire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11.2.2011, n. 448).

Parimenti, non può essere condivisa l’eccezione di tardività dell’atto di motivi aggiunti, posto che le censure dedotte traggono la loro ragion d’essere dall’esame della documentazione depositata dall’Amministrazione a seguito di ordine istruttorio di questo Tribunale e, quindi, non precedentemente conosciuta dall’interessata.

Con il primo motivo di doglianza la ricorrente lamenta che il sub procedimento attivato per la verifica dell’anomalia dell’offerta si sarebbe svolto nei confronti di altro soggetto subentrato al primo ex art. 51 d. lgs. n. 163 del 2006, il quale ha giustificato l’offerta sulla base di elementi e circostanze nuove, sorte solo dopo la cessione di azienda e, quindi, in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, avvenuta il 21 luglio 2009.

Osserva il Collegio che in realtà la controinteressata è intervenuta nel procedimento successivamente alla formulazione delle offerte da parte della Federazione Provinciale di Roma dell’A.N.C.R.I.D.V.U. in a.s., posta in Amministrazione Straordinaria, a seguito di cessione di azienda a norma dell’art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999. Risulta dagli atti, invero, che nel corso del procedimento, ai sensi dell’art. 51 del d. lgs. n. 163 del 2006, si è realizzata una modificazione soggettiva del concorrente, con il subentro della odierna controinteressata nella posizione dell’originario contraente. Ai sensi della predetta norma l’Istituto controinteressato ha dichiarato di volersi avvalere delle dichiarazioni, dell’offerta economica e dell’offerta tecnica prodotte dalla concorrente originaria ed ha fornito tutta la documentazione necessaria volta alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in argomento. D’altro canto, una volta accertato positivamente il possesso di tutti i requisiti da parte del subentrante, sorge un vero e proprio obbligo per la Stazione appaltante di ammettere il nuovo soggetto al prosieguo della procedura di gara.

La ricorrente deduce che illegittimamente le giustificazioni hanno avuto ad oggetto elementi e circostanze nuovi sorti dopo la cessione.

Osserva il Collegio che le giustificazioni ovviamente attengono all’offerta presentata dal concorrente uscente, tuttavia esse provengono da soggetto diverso dall’originario e, quindi, non possono che essere riferite all’effettivo concorrente in relazione alle capacità organizzative della propria azienda.

Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente assume che la Commissione avrebbe dovuto escludere il controinteressato Istituto sin dalla prima richiesta di chiarimenti del 3 dicembre 2009, cui non era stata data una spiegazione puntuale a quanto richiesto. Al contrario, la Commissione ha reiterato la medesima richiesta per ben tre volte.

L’assunto è infondato.

Osserva il Collegio che le disposizioni di cui all’art. 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in realtà delineano le modalità di richiesta dei giustificativi e impongono l’instaurazione del contraddittorio, ma non stabiliscono, in maniera vincolante, il numero dei chiarimenti che possono essere richiesti.

Non è dato rinvenire, infatti, alcuna rigida regola imposta all’indagine dell’anomalia dell’offerta, sicché l’accertamento della serietà e congruità dell’offerta può svolgersi in più riprese ed attraverso più richieste di integrazioni e chiarimenti (Cons. Stato, Sez. V,23.8.2006, n. 4949). Ciò appare in linea con la più recente giurisprudenza, formatasi sotto l’influenza della giurisprudenza comunitaria, per la quale, in vista dello sviluppo di un’effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici, il concorrente deve poter far valere, utilmente ed in contraddittorio, il suo punto di vista su ciascuno dei vari elementi di prezzo proposti, prima che l’amministrazione possa respingere un’offerta perché ritenuta anormalmente bassa (cfr. Cons. St., sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5497).

Il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra S.A. e offerente. Discende da ciò che non sussistono preclusioni alla presentazione di giustificazioni e mentre l’offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni sicchè sono anche ammesse giustificazioni sopravvenute.

Giova, altresì, ricordare che il principio ispiratore dell’art. 88 del Codice dei contratti è stato quello di disciplinare il procedimento di verifica non solo al fine di conformare la disciplina nazionale ai principi comunitari, ma anche per offrire alla S.A. uno strumento che può articolarsi in varie fasi volto al raggiungimento di un risultato comunque affidabile, lasciando, tuttavia, alla medesima S.A. ampia discrezionalità nel circoscrivere i termini in relazione alla natura dell’appalto ed alla complessità delle prestazioni.

In conclusione, la giurisprudenza ha chiarito che il principio del contraddittorio che caratterizza tutta la fase della verifica dell’anomalia impedisce di accedere a soluzioni rigide che annettano al decorso del termine l’effetto automatico dell’esclusione dalla procedura, precludendo alla S.A. ogni ulteriore approfondimento istruttorio in merito alla rispondenza, in termini di affidabilità e serietà, dell’offerta alle esigenze perseguite dalla S.A. e la facoltà dell’Amministrazione di concedere un termine ulteriore non integra in sé violazione dei principi che informano lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica (Cons. Stato, sez. V, 20.2.2009, n. 1018).

Tale configurazione non contrasta con l’esigenza di rispettare la parità di tutti i concorrenti e di garantire il pubblico interesse, assicurando la definizione della gara in termini rapidi e, comunque, certi.

Alla luce delle suesposte considerazioni appare infondato anche il terzo motivo del ricorso principale.

Con il quarto motivo del ricorso principale, la ricorrente si sofferma ad illustrare l’incongruità di alcuni aspetti dell’offerta economica proposta da I., rilevando contraddizioni in relazione alle seguenti voci: "oneri contributivi /previdenziali; "costo delle divise"; "costo del rinnovo porto d’armi".

Deve osservarsi che la Stazione appaltante, nel caso di specie, si è avvalsa della possibilità offerta dal comma 3 dell’art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006, il quale recita: "In ogni caso le Stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

E ciò in quanto, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, per le gare in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di congruità è richiesta solo per le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (cfr. TAR Umbria, Sez. I, 15 dicembre 2009 n.766 e TAR Campania, Sez. I, 16.12.2010, n. 27519).

Dal verbale di gara 30 marzo 2010 l’aggiudicataria ha riportato un punteggio pari ai punti massimi previsti dal bando (punti 65) per l’offerta economica e non per l’offerta tecnica, che si è attestato al di sotto di tale soglia, sicché la stazione appaltante non era affatto tenuta ad aprire la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, non essendo quest’ultima qualificata dalla legge come anomala.

In ragione di tale facoltà rimessa alla Stazione appaltante, tuttavia, la Commissione ha inteso approfondire alcuni elementi dell’offerta, invitando l’Istituto contro interessato a fornire chiarimenti, in particolare in relazione al costo orario del personale, ritenuto non conforme a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali 8 luglio 2009, mentre, con riferimento alla disciplina relativa alle tariffe prefettizie, viene chiesto di meglio specificare gli effetti dello scostamento dell’offerta.

La controinteressata ha risposto puntualmente nel termine assegnato, chiarendo in primo luogo che le tabelle adottate dal Ministero in data 8 luglio 2009 e pubblicate sulla G.U. in data 27 luglio 2009 non potevano essere conosciute al momento della presentazione delle offerte economiche (21 luglio 2009).

A fronte di tale oggettiva impossibilità, tuttavia, la Commissione ha proceduto ad una attenta analisi del costo orario del personale, chiedendo più volte maggiori puntualizzazioni, cui l’Istituto contro interessato ha dato risposta, allegando un prospetto riepilogativo (all. 12 produzione della S.A.) ove figurano le voci che compongono la "tariffa oraria" indicata nell’offerta economica con riferimento al CCNL vigente per le Guardie Particolari Giurate inquadrate nel 4° livello.

Il quarto motivo si incentra sulla valutazione di congruità delle giustificazioni richieste dalla Stazione appaltante in merito all’offerta di I. S.p.a..

In sostanza, la ricorrente lamenta che, da un lato, la Commissione ha ricalcolato alcune voci relative al costo medio orario del personale, in particolare, "oneri previdenziali ed assistenziali", dall’altro, ha accettato quanto dichiarato dall’Istituto in merito al costo delle divise ed ha consentito la rettifica del costo della voce "rinnovo porto d’armi".

Giova richiamare alcuni principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla immodificabilità dell’offerta.

E’ stato già affermato che nella procedura di verifica dell’anomalia un limitato rimaneggiamento degli elementi dell’offerta è ammissibile, ferma restando l’immodificabilità dell’offerta nel suo complessivo importo economico, poiché cosa diversa è la immodificabilità dell’offerta dai parametri dimostrativi dell’affidabilità e remunerabilità dell’offerta stessa, che non possono dirsi predeterminati, essendo essi influenzati da una molteplicità di elementi per loro natura variabili (Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.2009, n. 3146).

Consegue che in fase di contraddittorio successivo le imprese che abbiano presentato un’offerta in sospetto di anomalia, possano far valere le proprie ragioni e chiarire e provare la loro posizione senza alcun limite. Né la presenza, nella fase del contraddittorio successivo, di significativi elementi di novità e di difformità rispetto alla preventiva giustificazione comporta una inammissibile possibilità di modificare l’offerta originaria, dovendosi distinguere tra immodificabilità dell’offferta e parametri dimostrativi della affidabilità e remunerabilitòà della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 14.12.2004, n. 8028).

Ciò posto, nella specie, si è realizzato un semplice processo di rettifica di alcune voci, in particolare, nell’ambito dell’analisi del costo orario di lavoro.

Per quanto concerne, infatti, la voce "oneri previdenziali ed assistenziali", l’Impresa aveva indicato nella comunicazione dell’8 marzo 2010 (prot. N. 3157/10/gen) che gli sgravi contributivi "sono pari (…) ad una media di circa il 33%. A fronte di quanto dichiarato, la Stazione appaltante ha ricalcolato lo sgravio contributivo, pari a 29,88%, detraendo il 33%. Ciò ha comportato un valore relativo allo sgravio contributivo (voce A "Elementi retributivi annui" e voce B "Oneri aggiuntivi") pari ad euro 3.566,00, senza, tuttavia, alcuna variazione dell’offerta economica.

Con l’ulteriore nota esplicativa del marzo 2010, l’Istituto controinteressato ha offerto, infine, ogni chiarimento utile in ordine al costo orario del personale ed ha ricordato che in virtù della cessione di azienda si è trovata ad operare in condizioni di estremo favore.

Quanto all’osservazione fatta dalla ricorrente principale in relazione al costo delle divise, indicato in zero dalla controinteressata, ma che, al contrario, sono state oggetto di accollo liberatorio in sede di cessione di azienda, si osserva che il costo sostenuto dalla Federazione per l’acquisto delle divise trasferito all’Istituto cessionario non incide sul costo di gestione dell’azienda, ma direttamente sul patrimonio della società complessivamente intesa.

In relazione, infine, al costo del porto d’armi si osserva che I. S.p.a. ha chiarito che si è trattato di un errore di trascrizione tale da non incidere in modo determinante sull’offerta nel suo complesso, rilevando, altresì, che trattasi di un costo che ha carattere biennale e che, comunque, il valore è solo indicativo; mentre i costi fissi, riguardano altre componenti del costo stesso (certificati medici; marche da bollo, il corso presso il Tiro a segno Nazionale etc..).

Parimenti infondata è la censura dedotta con i motivi aggiunti, secondo cui la Stazione appaltante, al momento della verifica dell’anomalia dell’offerta della Impresa risultata aggiudicataria, non aveva verificato l’effettiva sussistenza delle avvenute assunzione dichiarate dalla controinteressata.

Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 48. co. 2, del d. lgs. n. 163 del 2006 la Stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, è tenuta a richiedere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti dal bando anche all’aggiudicatario, se non ricompreso tra i concorrenti sorteggiati.

Infatti, solo in tale fase l’Amministrazione deve acquisire la documentazione necessaria a comprovare tutte le dichiarazioni rese in sede di gara.

Da ciò deriva che nella fase del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non sussiste alcun obbligo, da parte della Stazione appaltante, di riscontrare attraverso elementi di prova la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente.

Circa l’affermazione della ricorrente principale in ordine alle sole 18 unità assunte con regime agevolato, si osserva che dagli atti si rileva che le unità dichiarate e documentate da I. S.p.a. sono in numero di 47. In particolare 37 assunzioni di guardie particolari giurate, di cui n. 33 come apprendiste e n. 4 ai sensi della legge n. 407del 1990; n. 6 assunzioni come apprendisti di portierato e n. 4 assunzioni ai sensi della legge n. 407 del 1990.

Dalle argomentazioni che precedono, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.

Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge;

dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna S. S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di I. S.p.a. e di A.I. S.p.a., che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), da dividersi in parti eguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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