T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3781 Indennità di fine rapporto o servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in data 27 novembre 1997 e depositato il successivo 4 dicembre i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto al computo, nell’indennità di quiescenza e/o di fine servizio e nel trattamento di previdenza integrativo erogato dal F.I.P. I.N.P.S., della quota riferita al cd. compenso incentivante e all’ indennità per bilinguismo goduti durante il servizio prestato alle dipendenze dell’I.N.P.S.. Chiedono altresì l’annullamento di eventuali provvedimenti, non conosciuti, ostativi al riconoscimento di tale diritto.

2. La mancata inclusione, nell’indennità di quiescenza e/o di fine servizio e nel trattamento di previdenza integrativo erogato dal F.I.P. I.N.P.S., della quota riferita al cd. compenso incentivante e dell’indennità per bilinguismo goduti durante il servizio prestato alle dipendenze dell’I.N.P.S., è illegittima atteso che l’indennità di buonuscita deve essere calcolata sull’ultima retribuzione.

3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Una preliminare precisazione s’impone per una esatta perimetrazione della materia del contendere. Nelle note depositate il 9 febbraio 2011 si legge che "di tutti i consorti iniziali, solo M.G.S., E.G. e N.M.G., nella sua qualità di erede di Nardelli Vittorio, hanno ripresentato istanza di fissazione per evitare la perenzione quinquennale. Gli altri consorti hanno rinunciato".

Senonchè, visti gli atti di causa, il Collegio osserva che la sig.ra S.M.G. non figura fra i soggetti che, nell’atto introduttivo del giudizio avevano proposto ricorso per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico integrativo. Per quanto invece riguarda la sig.ra M. G.N. non risulta che abbia presentato istanza di fissazione dell’udienza. Nelle note innanzi richiamate si fa infatti rinvio al documento n. 1, depositato in allegato alle stesse, che invece riguarda solo il sig. E.G.. Né può sanare tale carenza la procura, depositata all’udienza del 20 aprile 2011, rilasciata dalla sig.ra M. G.N., e ciò in quanto, a prescindere dalla possibilità della stessa di sostituire l’istanza di fissazione d’udienza firmata direttamente dalla parte e dal suo difensore ex art. 9 L. n. 205 del 2000, ratione tempore applicabile, è assorbente la considerazione che la stessa è stata depositata di gran lunga dopo la scadenza dei termini previsti dal cit. art. 9. Segue da ciò che il processo prosegue, nel merito, solo per il sig. E.G., come anticipato dal Collegio all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a. (v. verbale d’udienza)

2. Come si è detto in narrativa, gli originari ricorrenti avevano chiesto che nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita fossero ricompresi anche il compenso incentivamente e l’indennità di bilinguismo, in quanto componenti fisse del trattamento stipendiale complessivo fruito in servizio. L’istanza deve essere disattesa atteso che l’art. 13 L. 20 marzo 1975 n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici del parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, ha stabilito in termini inequivoci che la base di calcolo dell’indennità in questione è lo stipendio tabellare integrato solo dagli eventuali scatti di anzianità e che le disposizioni regolamentari che, eventualmente prevedessero il computo di altre competenze a carattere fisso e continuativo, dovevano intendersi abrogate. L’autonomia, che detta norma riconosce ai singoli enti, è stata di conseguenza limitata solo alla possibilità per essi di riconoscere ai dipendenti, in sede regolamentare, la facoltà di riscattare, a totale loro carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio, che è questione del tutto estranea alla materia del contendere la cui definizione è affidata al Collegio.

3. La stessa conclusione vale anche per la base di calcolo della pensione a carico del Fondo, di cui deve ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione negli scritti difensivi, che il ricorrente E.G. fruisce ad integrazione del trattamento pensionistico generale. L’avvenuta abrogazione, in parte qua, del Regolamento del Fondo comporta che anche per la pensione integrativa la base di calcolo è quella normativamente fissata per il regime generale.

4. Il ricorso di E.G. deve pertanto essere respinto.

Il tempo decorso per la definizione del giudizio giustifica l’integrale compensazione fra le parti in causa delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per quanto riguarda S.M.G.. Lo respinge in quanto proposto da E.G.. Dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta perenzione nei confronti dei sig.ri. M.G.C., M.T.P., G.B., P.P., M.G.A., F.E., G.D.V., V.G., P.B., M.P., G.G., M.T.P., ved. L. e M.G.N..

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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