Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 03-05-2011, n. 17172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza di quella corte territoriale che in data 15 giugno 2009, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto R.I. responsabile del furto pluriaggravato di due costumi da bagno, sottratti dai banchi di vendita dei magazzini "Coin" previa asportazione delle placche antitaccheggio, e, concessa l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, valutata prevalente sulle aggravanti, l’aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200.000= di multa, come testualmente si legge nel dispositivo della sentenza.

Deduce il ricorrente l’illegalità della pena pecuniaria, che risulta irrogata in misura di gran lunga superiore al massimo edittale.

Il ricorso va rigettato perchè nel caso di specie, come deve rilevarsi dalla stessa sentenza, non si versa in ipotesi di erronea quantificazione della pena, ma di mero errore materiale in cui era incorsa la corte territoriale, che in motivazione ha quantificato la pena base in mesi nove di reclusione ed Euro 300,00= di multa, che andava ridotta di un terzo.

Il risultato finale della suddetta riduzione in motivazione non è indicato, mentre in dispositivo la pena detentiva è stata quantificata in mesi sei di reclusione, essendo stata decurtata correttamente di un terzo la pena base, mentre quella pecuniaria per evidente lapsus è stata quantificata in ben Euro 200.000=, in luogo di Euro 200,00=.

Questa Corte dovrà quindi soltanto provvedere alla correzione del suddetto errore materiale.
P.Q.M.

La Corte, rettificato in Euro 200,00= l’ammontare della multa, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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