T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-05-2011, n. 3780 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in data 10 novembre 1999 e depositato il successivo 23 novembre 1999 i ricorrenti, dirigenti sanitari dipendenti del Policlinico Umberto I, in epigrafe indicati hanno impugnato la nota dell’Amministratore straordinario dell’Azienda Policlinico Umberto I n. 178 del 12 ottobre 1999, con cui è stato rinviato sine die il pagamento del "salario accessorio" richiesto e, per quanto occorra e ove necessario, della nota del Commissario Straordinario della A.S.L. RM A, n. 9954 del 22 settembre 1999, con cui quest’ultima Amministrazione si è dichiarata incompetente in riferimento alle domande svolte. Hanno altresì chiesto la declaratoria del riconoscimento e corresponsione di tutte le indennità e competenze spettanti nella qualità di personale dirigente medico inserito all’all. F alla convenzione stipulata tra il Policlinico Umberto I e l’A.S.L. RM A.

Parte ricorrente espone, in fatto, di aver inviato una diffida alla Regione Lazio e all’A.U.S.L. RM A in data 10 e 13 settembre 1999 all’Azienda Policlinico Umberto I chiedendo il pagamento del salario accessorio. Il successivo 12 ottobre l’Amministratore Straordinario dell’Azienda Policlinico Umberto I ha chiarito di aver attivato le Organizzazione sindacali e che avrebbe provveduto alla chiusura delle trattative. Nulla però è stato fatto.

2. Avverso l’inerzia dell’Amministrazione parte ricorrente è insorta deducendo:

Violazione delle disposizioni inserite nella delibera n. 2779 del 13 maggio 1997 della Regione Lazio – Violazione artt. 60, 62 e 63 del CCNL della Dirigenza Medica inerente alla Contrattazione decentrata per il periostale inserito nell’Allegato F – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e disparità di trattamento.

Illegittimamente i ricorrenti non percepiscono l’indennità loro spettante quale "salario accessorio".

3. Si è costituita in giudizio l’Unità Sanitaria Locale RM A, che ha affermato che spetta al Policlinico Umberto I, cioè alla struttura ospedaliera nella quale i ricorrenti prestano servizio, verificare per ciascuno di essi se sussistono i presupposti per la corresponsione dell’indennità di posizione ex artt. 51 ss. C.C.N.L., cioè le funzioni effettivamente svolte e il risultato ottenuto.

4. L’Azienda Policlinico Umberto I non si è costituita in giudizio.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Come è esposto in narrativa, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Azienda Policlinico Umberto I e dell’Unità Sanitaria Locale RM A al pagamento del salario accessorio, erogazione che era stata rinviata dall’Azienda Policlinico Umberto I alla chiusura delle trattative con le Organizzazione sindacali (impugnata nota n. 178 del 12 ottobre 1999).

L’Azienda Sanitaria RM A, nel costituirsi in giudizio, ha osservato che rientra nella competenza del Policlinico predisporre i prospetti con la quantificazione del quantum debeatur, stante la dipendenza funzionale che lega i sanitari ricorrenti al Rettore, il quale solo dispone degli strumenti e dei dati obiettivi necessari per determinare la retribuzione di posizione. Stante la dipendenza giuridica dei ricorrenti con l’Azienda Sanitaria Roma A, a quest’ultima spetterà invece la corresponsione materiale del dovuto.

Il ricorso deve essere accolto.

Non è in discussione fra le parti in causa che i ricorrenti hanno diritto alla corresponsione della retribuzione accessoria.

Lo riconosce la stessa Azienda Policlinico Umberto I (nota n. 178 del 12 ottobre 1999), che però ne rinvia la materiale quantificazione alla chiusura della contrattazione collettiva. Questo accadeva nel 1999. Da allora nulla è stata fatto. Lo ha riconosciuto, anche in sede difensiva, l’Azienda sanitaria RM A, che però ha limitato la propria competenza alla materiale elargizione, mentre ha rimesso al Policlinico l’an e il quantum del dovuto.

Rileva il Collegio che tale riparto di competenza discende dalla convenzione stipulata il 27 luglio 1986 tra l’Università di Roma La Sapienza e la Regione Lazio, relativa al personale del Policlinico Umberto I, il cui art. 6 espressamente prevede che il personale non universitario rimane organicamente alle dipendenze dell’Unità sanitaria locale ma dipende funzionalmente dall’Organo di gestione del Policlinico. Tale convenzione, relativa al periodo 1 luglio 198631 dicembre 1989, è stata ulteriormente prorogata.

Questo in diritto.

Non essendo stato smentito, questa volta in punto di fatto, che i ricorrenti non hanno ricevuto la rivendicata retribuzione accessoria, il ricorso deve essere accolto, con l’obbligo del Policlinico Umberto I di trasmettere all’Azienda RM A, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, i prospetti dai quali risulti l’ammontare esatto del dovuto ad ogni sanitario, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo i criteri dettati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998 n. 3.

Le spese e gli onorari del giudizio in parte possono essere compensati ed in parte seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Le spese di giudizio vanno in parte compensate e, quanto ad euro 2.000,00 (duemila/00) poste a carico dell’Azienda Policlinico Umberto I e liquidate in favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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