Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 03-05-2011, n. 17171

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 16 marzo 2010, che ha confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per i reati di minacce e sostituzione di persona, consumati con una telefonata fatta a Z. G., nel corso della quale si era spacciato per un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di San Donato, adombrando la possibilità di conseguenze pregiudizievoli in danno della famiglia dell’interlocutore al fine di indurre il predetto a tenersi fuori da una controversia civile in corso tra tale Vignetta, originariamente imputato di concorso negli stessi reati, ed un socio della predetta parte lesa.

Deduce il ricorrente difetto di motivazione per l’inadeguata valutazione dei fatti, essendo stata fondata l’affermazione di responsabilità sulle sole dichiarazioni della parte lesa.

Il ricorso è inammissibile, sia perchè ripropone censure già formulate con l’appello e compiutamente delibate dalla corte territoriale, sia perchè sostanzialmente prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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