T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1138 Monopoli pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui veniva sospesa la licenza di gestione per la rivendita di Tabacchi a causa del sequestro avvenuto presso l’esercizio da lui gestito di un quantitativo di sigarette non provenienti dal monopolio.

Il ricorso si fonda su nove motivi di ricorso.

Il primo eccepisce la nullità dell’atto per assenza di data e di numero di protocollo; il secondo denuncia la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; il terzo l’incompetenza per essere stato il provvedimento emanato dall’Ufficio Regionale dei Monopoli e non dall’Ispettorato Compartimentale competente ex artt. 44 e 92 DPR 1074\1958.

Il quarto motivo contesta il difetto di istruttoria la violazione degli artt. 6,34,12 e 18 L. 1293\1957 poiché la condotta contestata al ricorrente non riveste caratteri di particolare gravità e poiché la contestazione del reato di ricettazione non comporta la revoca della licenza.

Gli ulteriori motivi riguardano la violazione delle stesse norme del quarto motivo sotto diverso profilo poiché si è applicato il provvedimento di sospensione come se fosse un atto vincolato mentre si tratta di provvedimento discrezionale, senza peraltro motivare sulla necessità della sospensione soprattutto in relazione al fatto che il ricorrente ha già fornito una giustificazione del possesso dei tabacchi alla Guardia di Finanza che rilevò l’infrazione; non si è tenuto, infine, conto del fatto che il quantitativo era esiguo e che in passato il ricorrente aveva gestito correttamente per oltre cinque anni la rivendita.

Con l’ultimo motivo ci si duole del fatto che la sospensione non sia ancorata ad un termine preciso, ma sia prevista fino alla definizione del procedimento penale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13.4.2010 veniva accolta la richiesta di sospensiva per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Il ricorso è fondato nei termini già evidenziati nell’ordinanza cautelare.

Il provvedimento di sospensione della licenza assunto ai sensi degli artt. 12 e 18 L. 1293\1957 è di carattere discrezionale e pertanto la mancata osservanza della disposizione di cui all’art. 7 L. 241\90 non può non essere sanzionata con l’annullamento dell’atto non potendosi applicare il disposto dell’art. 21 octies, comma 2, L. 241\90.

Peraltro la mancata motivazione dell’atto necessaria vista la discrezionalità da esercitare comporta l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso attinenti al difetto di motivazione.

Non è, invece, fondato il motivo di ricorso che denuncia l’incompetenza poiché gli Ispettorati Compartimentali cui fa ancora riferimento la L. 1293\1957 sono stati sostituiti dagli Uffici Regionali.

Il ricorso va accolto con conseguente annullamento della’atto impugnato.

Le spese possono essere compensate poiché l’accoglimento è dipeso da motivi di carattere procedimentale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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