Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 03-05-2011, n. 17169 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia dell’8.5.2009 che aveva dichiarato D.V.E. colpevole del reato di cui all’art. 610 c.p. perchè, con violenza, consistita nel porsi di traverso sulla strada davanti all’autovettura Fiat Ulisse….impediva a S.D. e T.D., che viaggiavano a bordo di tale autovettura, di proseguire la marcia e per l’effetto l’aveva condannato alla pena di giustizia, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 610 c.p. e art. 192 c.p.p., sul rilievo della erronea valutazione delle risultanze di causa e segnatamente delle dichiarazioni delle persone offese, che, erroneamente, erano state ritenute come distinte fonti accusatorie e non una sola fonte di accusa, essendo unica la parte avversa.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione all’art. 610 c.p., per non aver tenuto conto delle norme di cui agli artt. 40, 42 e 43 c.p., ed in particolare del ritenuto nesso di causalità.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) con riferimento alla mancata applicazione delle norme di cui agli artt. 56 e 610 c.p., con riferimento all’ipotesi del tentativo.

Il quarto motivo denuncia violazione della stessa norma processuale con riferimento all’art. 52 c.p., n. 2 e artt. 62 bis e 610, per non avere riconosciuto lo stato d’ira.

2. – La prima censura si colloca in area assai prossima all’inammissibilità, riguardando la valutazione delle risultanze di causa che sfugge al sindacato di legittimità, essendo assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. Ineccepibile è anche l’apprezzamento di affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese, non potendo l’identità sostanziale porsi come indice di inattendibilità delle stesse o loro riconducibilità ad una sola fonte accusatoria, a parte poi che anche sul piano processuale le relative posizioni erano differenziate, posto che la B. è stata escussa con le forme dell’art. 210 c.p.p..

Il secondo motivo è privo di fondamento, in quanto la ricostruzione della fattispecie ha segnalato la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del contestato reato di violenza privata. E’ stato, infatti, accertato che, all’altezza di un semaforo, ove si trovava ferma, al segnale rosso, l’autovettura a bordo della quale viaggiavano S.D. e T.D., l’imputato aveva posto di traverso la sua auto davanti all’altra, impedendo agli occupanti di proseguire la marcia alla segnalazione verde.

Siffatta ricostruzione, del tutto convincente e logicamente ineccepibile, rende evidente l’infondatezza del terzo motivo, posto che il reato in questione si era consumato nel momento in cui all’autovettura antagonista si impediva la prosecuzione della marcia, di talchè non era configurabile l’ipotesi del tentativo.

La quarta censura è decisamente infondata, posto che la Corte di merito ha spiegato esaurientemente le ragioni che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche ed il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, nei termini di un apprezzamento prettamente di merito che non è sindacabile in questa sede proprio in quanto adeguatamente motivato.

Priva di fondamento è anche l’eccezione di prescrizione, che sostanzia il motivo aggiunto contenuto nella memoria difensiva in epigrafe indicata. Ed invero, tenuto conto della data del commesso reato (6.3.2003), il termine naturale di prescrizione cade il 6.9.2010, al quale, nondimeno va sommato il periodo di sospensione, pari complessivamente, a mesi tre e giorni 28 (dal 20.6.2008 a 5.12.2008, ridotto ex lege a giorni 60; e dal 20.2.2009 al 17.4.2009, per impedimento del difensore), con scadenza ultima al 3.1.2011).

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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