T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava la mancata conversione del permesso per motivi di famiglia in permesso per lavoro subordinato motivata sulla base di un’insufficiente possesso di redditi non sufficienti al so mantenimento in Italia.

Nell’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 5,comma 5, 30,comma 5, e 22, comma 11, D.lgs. 286\98 in combinato disposto con l’art. 37,comma 6, DPR 394\99.

Le norme in questione prevedono espressamente la possibilità di conversione del permesso per motivi di famiglia in permesso per lavoro subordinato in vari casi tra cui quello addotto dalla ricorrente e cioè la separazione dal marito di nazionalità italiana.

La circostanza che nelle more degli accertamenti sul datore di lavoro, la ricorrente avesse perso il lavoro doveva indurre l’amministrazione a concedere un permesso in attesa di occupazione di almeno sei mesi.

In ogni caso sarebbe stato necessario valutare anche gli aiuti su cui la ricorrente poteva contare per la presenza in Italia di sua madre e del convivente di questa che hanno dichiarato la disponibilità ad aiutare la ricorrente fino a quando non poteva disporre di redditi sufficienti.

Inoltre recentemente la L. aveva stipulato un contratto di soggiorno con nuovo datore di lavoro che gli consentiva un’autosufficienza economica.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente si è trovata in difficoltà al momento in cui è venuto meno il rapporto matrimoniale avendo dovuto provvedere a cercare un autonomo lavoro e il fatto che il datore di lavoro indicato nello’istanza non fosse più tale al momento dell’accertamento dell’amministrazione, avrebbe dovuto indurre quest’ultima a concedere un permesso in attesa di occupazione.

Inoltre andava valutato anche il fatto che la ricorrente poteva contare su un valido sostegno da parte della madre.

Inoltre attualmente la ricorrente fruisce di un regolare contratto di lavoro per cui appare opportuno che l’amministrazione riesamini la sua posizione.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato.

Stante la particolarità della vicenda appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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