T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 28.03.11 e depositato il 15.04.11, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che rigettava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sopravvenienza di condanna per reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

La ricorrente articola un unico motivo di ricorso che contesta l’applicazione dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 come modificato dalla L. 94\09 prima che la condanna sia divenuta definitiva per i reati indicati nella norma impugnata, in contrasto con il principio di non colpevolezza fino al passaggio in giudicato della sentenza ed il fatto che non si sia tenuto conto della circostanza che dagli atti ella risulti sempre regolarmente occupata e che sussistono vincoli di famiglia essendo sposata e madre di due figli minorenni.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

La ricorrente è stata condannata per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

La discrezionalità in questione ben può estendersi fino a ricomprendere tra i fattori ostativi alla concessione del permesso di soggiorno anche di una condanna non definitiva.

A tal fine si riporta un passo della sentenza 148\2008 della Corte Costituzionale che legittima tale impostazione: "Si deve, inoltre, osservare che il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dalle disposizioni in oggetto, non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione dell’interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi hanno ricevuto una diversa valutazione. Sotto questo aspetto neppure può essere considerata manifestamente irragionevole la scelta legislativa di non aver dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, a differenza di quanto avviene per l’espulsione dal territorio nazionale come misura di sicurezza (sentenza n. 58 del 1995). Invero, il fatto che la prognosi favorevole in merito all’astensione del condannato, nel tempo stabilito dalla legge, dalla commissione di ulteriori reati sia condotta, ai fini della non esecuzione della pena, con criteri diversi da quelli che presiedono al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, non può considerarsi, di per sé, in contrasto con il principio di razionalitàequità, attesa la non coincidenza delle due suddette valutazioni. "

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione discrezionale della pericolosità.

Quanto alla sua condizione di madre di figli minori esiste la possibilità di ottenere un permesso per motivi di famiglia da parte del Tribunale per i Minorenni.

Per ragioni di equità sostanziale le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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