Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 04-05-2011, n. 17300 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19.1.2011, La Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze, sez. 2^ penale, del 13.12.2010, che aveva convalidato il mandato di arresto europeo emesso nei confronti di I.D.C. dal tribunale di Iasi (Romania) a seguito della sentenza definitiva di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, interamente da eseguire, pronunciata contro il predetto dalla Pretura di Iasi il 31.3 2010 per il reato di furto.

La Suprema corte riteneva che fosse mancata la necessaria indagine da parte della Corte territoriale, peraltro deliberante in composizione ordinaria, sulla personalità del D., minorenne all’epoca del fatto, ai fini della valutazione della sua imputabilità. Con sentenza del 19.3.2011, la Corte di Appello di Firenze, sezione minorenni, decidendo in sede di rinvio, rigettava la richiesta di consegna del condannato, nel frattempo rimesso in libertà con provvedimento del 3.2 2011, all’autorità giudiziaria dello Stato di Romania.

Rilevava la Corte territoriale che nessuna indagine risultava compiuta nella sentenza straniera di condanna sull’imputabilità del D., affermata senz’altro nonostante il rilievo che lo stesso fosse inserito in un contesto sociale deprivato e non avesse mai beneficiato di provvedimenti educativi, ormai inutile dovendo ritenersi d’altra parte ogni ulteriore approfondimento a causa del tempo trascorso dall’epoca del fatto.

Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze denunciando il vizio di erronea applicazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza sul rilievo che la datazione non remota del fatto di reato, commesso il 25.11.2008 e gli elementi acquisibili sulla personalità dell’imputato, interrogato durante le indagini e destinatario di una relazione di valutazione compilata dal Servizio di Sorveglianza Giudiziaria presso il Tribunale di Iasi, avrebbero consentito un’adeguata indagine sulla imputabilità del condannato, tenuto conto anche dello specifico disvalore sociale del fatto di reato, della condotta successiva dell’imputato, che aveva rivenduto i telefonini rubati, e dell’ormai prossimo raggiungimento della maggiore età da parte del D. all’epoca del fatto. Il Pg territoriale chiede pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, dovendosi integralmente condividere le argomentazioni del PG territoriale, in effetti capaci di cogliere significativi aspetti di illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Peraltro, in tema di mandato d’arresto europeo, nel caso di consegna di soggetti minorenni all’epoca dei fatti competono all’autorità giudiziaria italiana "i necessari accertamenti" previsti in tema d’imputabilità della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. i), i quali possono basarsi anche sui dati rappresentati al riguardo dall’autorità giudiziaria dello Stato d’emissione (Corte di Cassazione nr 21005 22/05/2008 SEZ. 6 RIC. S.), mentre la sentenza impugnata si arresta di fronte all’apodittica affermazione dell’inutilità di qualunque indagine.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, sezione minorenni, come sede giudiziaria più vicina a quella di Firenze, che dispone di una sola sezione minorenni.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *