T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1131

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

esse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di illegittimità avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per assistenza di minore in seguito a revoca da parte della Corte d’Appello di Milano dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in seguito a condanna ad otto mesi di reclusione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

Ritenuto che il ricorso risulti inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo per giurisprudenza costante la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tale tipo di provvedimento;

che, infatti, la cognizione delle controversie relative al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario civile, anche quando le vertenze abbiano ad oggetto atti di revoca di permessi precedentemente concessi, come nella specie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2007, n. 1940; TAR Emilia Romagna, sez. di Parma, 16 dicembre 2008, n. 479);

che, inoltre, il provvedimento di revoca adottato riveste certa natura vincolata, conseguendo necessariamente alla revoca da parte della Corte d’Appello di Milano dell’autorizzazione del ricorrente a rimanere sul territorio nazionale;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

che, in considerazione delle peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

che l’accertato difetto di giurisdizione comporta l’applicazione dell’istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del c.p.a.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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