Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-04-2011) 04-05-2011, n. 17231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto di cui in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieri disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti dei Carabinieri F.L., A. S. e Q.R., indagati per il reato di calunnia in danno del Carabiniere D.A., consistito nell’accusarlo di aver diffamato il Col. dei CC. D.V.M., dicendo di averlo sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza alcoolica.

Propone ricorso per cassazione il D., quale persona offesa, lamentando che il G.i.p. ha dichiarato inammissibile la sua opposizione alla richiesta di archiviazione, così precludendogli illegittimamente il contraddittorio, attraverso un indebito e abnorme vaglio prognostico sull’esito delle indicate indagini suppletive. La difesa del ricorrente ha ripreso e sviluppato tali rilievi in una successiva memoria.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto ivi assunto, il G.i.p. si è limitato a rilevare che l’oggetto della investigazione suppletiva verteva su adempimenti istruttori già esaurientemente espletati e ritenuti inidonei a confortare la denuncia di calunnia.

Il vaglio di merito ha riguardato quindi legittimamente i detti adempimenti e la valutazione di irrilevanza delle indagini suppletive è legittimamente derivata dalla esclusione del loro carattere di novità.

Non si è pertanto verificata alcuna indebita lesione del diritto della persona offesa al contraddittorio, che sola avrebbe potuto legittimare il ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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