T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta, ai sensi degli artt. 5, comma 5, 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/99 l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame del provvedimento impugnato e dalla copiosa documentazione versata in atti, nonché dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione è emerso che la documentazione relativa all’attività lavorativa prodotta dalla ricorrente presso la "Sara servizi società cooperativa" non ha trovato riscontro presso l’archivio elettronico INPS, non risultando alcuna posizione retributiva alla stessa ricollegabile;

Rilevato, inoltre, che dagli accertamenti è risultato il mancato possesso da parte della ricorrente di redditi idonei alla sua permanenza nel territorio nazionale, nonché l’esercizio da parte della stessa dell’attività di prostituzione;

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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