T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1129 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente adiva in giudizio l’I.N.P.S. per vederla condannare alla riliquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita per veder ricompresa nella base di calcolo anche il compenso incentivante di cui all’art. 4 L. 79\1984 con conseguente condanna al pagamento dei ratei maturati al 4.1.1991 giorno in cui si era dimesso dal servizio.

A tal fine faceva presente che il compenso incentivante riconosciuto in un primo momento ai soli dirigenti statali con la L. 79\84 era poi stato esteso ai dirigenti degli enti pubblici con la L. 72\85.

L’I.N.P.S. aveva rigettato la richiesta sul presupposto che tale compenso non era stato assoggettato a contribuzione.

Invocava il diritto alla riliquidazione sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato del 1992 che aveva riconosciuto il carattere di continuità della indennità e quindi la necessità di ricomprenderla nella base di calcolo degli emolumenti pensionistici.

L’I.N.P.S. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 9.11.2010 con ordinanza istruttoria veniva richiesto all’INPS se avesse proceduto alla riliquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita inserendo il compenso di cui all’art. 4 L. 79\84.

L’I.N.P.S. comunicava di aver provveduto alla riliquidazione della pensione a far data dal 1.1.1997 quando l’emolumento in discussione era stato contrattualmente trasformato in elemento fisso e continuativo della retribuzione e il ricorrente aveva affermato con memoria depositata in data 30.4.2010 che quanto a quella parte della domanda doveva ritenersi cessata la materia del contendere.

Riferiva l’istituto previdenziale, altresì, che non aveva provveduto al calcolo della detta indennità sulla buonuscita perché la Corte di cassazione a Sezioni Unite aveva risolto un contrasto giurisprudenziale che si era formato sul punto con la sentenza 7154\2010.

Il Collegio prende atto che quanto alla prima parte della domanda vi è stata cessazione della materia del contendere.

Per quanto attiene invece alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita per inserirvi il calcolo del compenso incentivante, questo Tribunale ritiene di non potersi discostare dall’indirizzo in merito assunto dalla Suprema Corte, nella funzione nomofilattica tipica delle Sezioni Unite, ha ritenuto che il riferimento allo stipendio come base di calcolo per l’indennità, contenuto nell’art. 13 L. 70\1975, debba essere letto in senso stretto attribuendo all’espressione stipendio la sua valenza tecnico giuridica.

Ciò comporta l’impossibilità di computare nella base di calcolo voci retributive diverse dallo stipendio tabellare con conseguente tacita abrogazione delle disposizioni regolamentari dell’INPS che prevedono il computo nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita di competenze di carattere fisso e continuativo.

La sentenza della Cassazione ha enunciato il principio di diritto che va riportato in questa sede stante il carattere dirimente del contenzioso demandato alla decisione del Collegio: "La L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento degli enti pubblici del ed, parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnicogiuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.".

Ne consegue il rigetto della richiesta del ricorrente quanto alla possibilità di procedere a nuova liquidazione dell’indennità di buonuscita al fine di ricomprendervi il calcolo del compenso incentivante.

Le spese possono essere compensate stante l’esito del giudizio e tenuto conto che il contrasto giurisprudenziale è stato risolto solo di recente, molti anni dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere secondo quanto riferito in motivazione e per il resto lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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