T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che, con nota del 25.2.2011, l’amministrazione ha comunicato il rilascio del permesso di soggiorno nelle more del giudizio di merito, come riconosciuto da parte ricorrente;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse;

che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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