Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-04-2011) 04-05-2011, n. 17226

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 8/5/2009 la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile – in quanto proposto fuori del termine previsto dall’art. 585 c.p.p. – l’appello presentato il 15/11/2008 da M.C. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova il 19/6/2008, con termine di deposito di sessanta giorni, con la quale il M. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 cpv. e 339 c.p..

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 544 c.p.p. nella parte in cui si era ritenuto che il termine per la redazione della sentenza non fosse soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1. Nella specie, considerando correttamente applicabile la sospensione anche a tale termine, il dies a quo per l’impugnazione doveva ritenersi decorrente dal 3 ottobre 2008, con conseguente sua scadenza alla data del 17/11/2008. Si chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Da tempo è consolidato, e appare senz’ altro condivisibile, l’orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 7478 del 19/6/1996 n. 7478, Giacomini, Rv. 205335; conf. Cass. Sez. 1, n. 49223 del 21/10/2004, Fadda, Rv. 230154; Sez. 3, n. 35738 del 12/07/2007;

Belviso, Rv. 237501), per il quale in periodo feriale non è sospeso il termine per la redazione delle sentenze.

Dalla considerazione che i termini per la redazione della sentenza sono termini processuali, non può, invero, inferirsi che debbano essere sospesi nel periodo feriale. Tale sospensione di diritto ha infatti la sua ragion d’essere per i termini che hanno una sanzione processuale, e questi sono quelli delle parti, non già quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dare luogo solo a sanzioni disciplinari. D’altronde, che la legge si riferisca alle parti ed ai loro difensori e non al giudice, lo si deduce dal secondo alinea dell’art. 1, comma 1, il quale stabilisce che quando il decorso del termine abbia inizio "durante il periodo feriale", l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. E poichè emblematico della situazione è il diritto di impugnazione e il relativo termine, se questo può avere inizio in periodo feriale, ciò sta a significare appunto che, in tale periodo, non è sospeso il termine per la redazione delle sentenze.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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