T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio perché nel periodo precedente aveva sostenuto un numero insufficiente di esami.

F.S. è una cittadina kossovara venuta in Italia per frequentare il corso di laurea di Mediazione linguistica e culturale e pur essendo iscritta al terzo anno di corso ha superato un solo esame di profitto.

La ricorrente faceva presente che l’insufficiente numero di esami superati dipendeva da una grave forma depressiva che tra l’altro generava una forte forma di stress in situazioni impegnative

Nell’unico motivo di ricorso viene contestata la violazione dell’art. 39 D.lgs. 286\98 e dell’art. 46 DPR 394\99 perché non sarebbe stata considerata la sua situazione patologica che giustificava la concessione del permesso di soggiorno pur in assenza del superamento del numero minimo di esami di profitto.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha documentato un grave stato di depressione che costituisce una malattia psichica di rilevante gravità e che può giustificare l’applicazione del quarto comma dell’art. 46 DPR 394\99 laddove prevede la possibilità di rinnovare il permesso per motivi di studio anche in mancanza del superamento del numero minimo di verifiche di profitto.

L’amministrazione dovrà provvedere a riesaminare la situazione della ricorrente alla luce della documentazione medica prodotta che a parere del Collegio giustifica la deroga alla disciplina generale indicata nell’art. 46 citato.

Il provvedimento va pertanto annullato perché l’amministrazione possa procedere a nuova valutazione.

Le spese possono essere compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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